Delibere condominiali nulle se modificano criteri di riparto spese (Cass. civ. Sez. II n. 4334 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, adottate in violazione dei criteri normativi legali o negoziali, sono nulle solo quando l’assemblea manifesti l’intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro, operando così in difetto assoluto di attribuzioni. Non esorbita invece dalle proprie attribuzioni l’assemblea che si limiti a ripartire le spese per il caso oggetto della delibera, pur in violazione dei criteri legali o negoziali: tale delibera, priva di carattere normativo e non contraria a norme imperative, è meramente annullabile e deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art. 1137, secondo comma, cod. civ. La mancanza dei titoli abilitativi edilizi al momento dell’adozione della delibera non ne determina la nullità per illiceità dell’oggetto, ove si tratti di interventi non abusivi ab origine e successivamente assentiti.
Il Fatto
Il condominio convenuto otteneva dal giudice di prime cure un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per il pagamento di quote condominiali insolute, relative a lavori di manutenzione straordinaria sul lastrico solare e sui muri perimetrali di un edificio composto da più scale. Le delibere assembleari che avevano determinato quei costi erano state adottate dai soli condomini di una scala, pur riguardando parti comuni dell’intero fabbricato, e avevano imputato le spese esclusivamente agli stessi condomini di quella scala.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il condomino proponeva domanda riconvenzionale di nullità delle delibere, per difetto di legittimazione dell’assemblea. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo le delibere annullabili e non nulle, e quindi non impugnate tempestivamente. La Corte di appello confermava il rigetto. Il condomino ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, censuravano la sentenza di appello per non aver qualificato come nulle le delibere, benché approvate dai soli condomini di una scala e relative a lavori su parti comuni dell’intero fabbricato, con modificazione dei criteri di ripartizione delle spese. La Corte li ha dichiarati infondati, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9839/2021.
Secondo quel principio, le delibere di ripartizione delle spese di gestione adottate in violazione dei criteri normativi sono nulle solo se l’assemblea, a maggioranza, ha inteso modificare programmaticamente quei criteri per il futuro. In tal caso essa opera in difetto assoluto di attribuzioni. Diversamente, l’assemblea che si limiti a ripartire le spese per il caso oggetto della delibera non eccede le proprie attribuzioni, anche se la ripartizione avviene in violazione dei criteri legali o negoziali. Una delibera di questo tipo non ha carattere normativo, non incide sui criteri generali valevoli per il futuro e non è contraria a norme imperative.
Ne deriva la sua annullabilità, con conseguente onere di impugnazione, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137, secondo comma, cod. civ. Nel caso di specie tale termine era rimasto inosservato, come accertato dalla Corte di appello nel confermare la decisione di primo grado.
Il terzo motivo invocava la nullità delle delibere per assenza dei titoli abilitativi al momento dell’approvazione delle opere. La Corte ha ribadito che la mancanza di tali titoli a quella data non determina la nullità per illiceità dell’oggetto, rilevando che si trattava di interventi non abusivi ab origine, regolarmente assentiti con autorizzazioni rilasciate successivamente.
Il quarto motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La Corte ha osservato che, in presenza di una doppia pronuncia conforme di merito, l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, impone al ricorrente di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e di dimostrarne la diversità, onere non assolto. Quanto all’omessa pronuncia, ha ricordato che non basta la mancanza di una statuizione espressa, essendo necessaria la totale omissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, e che una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile quando il profilo di domanda non esaminato sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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