Omessa pronuncia sulla superfluità delle spese per difese duplicate (Cass. civ. Sez. 2 n. 4442 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia su un profilo di un motivo di appello, esaminato dal giudice territoriale soltanto in parte, integra una nullità della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. È altresì principio consolidato che, quando il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. In tema di spese processuali, la duplicazione di difese meramente riproduttive di quelle svolte da altra parte deve essere valutata dal giudice al fine di escluderne la ripetizione, ai sensi dell’art. 92, comma 1, cod. proc. civ., qualora le ritenga superflue.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un’unità immobiliare in un condominio, impugnavano la delibera assembleare con cui era stato deciso l’ampliamento del garage. Il Tribunale rigettava l’impugnazione, condannando le attrici al rimborso delle spese in favore sia del Condominio sia dei condomini chiamati a integrare il contraddittorio, i quali avevano svolto “difese del tutto analoghe” a quelle del Condominio, tramite legale dello stesso studio.
La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, rigettando anche il motivo concernente la statuizione sulle spese, ma senza esaminare la specifica censura relativa alla violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per non aver il primo giudice valutato la contestata superfluità della duplicazione delle spese di difesa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il difetto di motivazione circa l’indeterminatezza dell’oggetto della delibera. Richiamando il costante orientamento per cui il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e sufficiente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di motivazione apparente o perplessa.
Con riguardo al tema della convocazione assembleare, la Corte ha ribadito che l’avviso deve elencare specificamente, sia pure in modo non analitico, gli argomenti da trattare, ma non è necessario che prefiguri lo sviluppo della discussione. Ciò che rileva è che il condomino sia comunque risultato aliunde sufficientemente informato, come nella specie, in cui le stesse ricorrenti avevano partecipato a precedenti assemblee sul medesimo oggetto.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha precisato che, pur avendo le ricorrenti qualificato la censura come “mancanza di motivazione”, la stessa era in realtà diretta a lamentare l’omessa pronuncia su un profilo del motivo di appello concernente la condanna alle spese in favore dei condomini intervenuti. La Corte d’appello, sintetizzando il motivo, lo aveva ricondotto esclusivamente alla violazione del principio di soccombenza, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., relativa alla mancata valutazione della superfluità di spese per difese meramente duplicative.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché provveda allo scrutinio della censura concernente la non debenza delle spese non necessarie all’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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