Onere della prova del non superamento delle soglie di fallibilità (Cass. civ. Sez. I n. 4338 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di istruttoria prefallimentare, l’imprenditore che eccepisce il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall. è onerato della relativa prova. La natura officiosa del procedimento non trasforma il tribunale in autonomo organo di ricerca della prova, né lo obbliga a supplire all’inadempimento dell’imprenditore che non abbia depositato la situazione patrimoniale aggiornata e i bilanci degli ultimi tre esercizi. La valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. L’omesso esame di elementi istruttori non integra tale vizio quando gli accadimenti fattuali rilevanti siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non ne abbia dato conto in modo analitico.

Il Fatto

La corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza con cui il tribunale ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso di un creditore. Secondo il giudice del reclamo, la società non aveva assolto all’onere di provare di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. 1, secondo comma, l. fall.

La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall. e dell’art. 115 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi. Sosteneva che la prova della cessazione dell’attività, dell’infruttuosità dell’esecuzione mobiliare e dell’insussistenza di patrimonio immobiliare potesse essere acquisita aliunde dal giudice. Gli intimati sono rimasti tali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo. Pur formalmente articolato come violazione di norme sostanziali e processuali, il ricorso censurava in realtà la ricognizione dei fatti operata dal giudice di merito, che si era limitato a rilevare il mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Il Collegio ha ricordato che la valutazione delle prove è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Le sue conclusioni sulla ricostruzione del fatto non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., che ricorre quando sia stato del tutto omesso l’esame di fatti storici decisivi, il cui accertamento avrebbe condotto a una pronuncia diversa.

Nella specie, i fatti di cui la ricorrente lamentava l’omesso esame erano stati in realtà esaminati dalla corte d’appello e, comunque, non risultavano decisivi. La chiusura dell’attività presso la sede legale non escludeva lo svolgimento di altra attività in luogo diverso; l’ammontare dei crediti ammessi allo stato passivo non costituiva prova dell’effettivo indebitamento, essendo possibili domande tardive o rinunce all’insinuazione.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che l’omesso deposito della situazione patrimoniale e dei bilanci triennali, in violazione dell’art. 15, quarto comma, l. fall., si risolve in danno dell’imprenditore. La natura officiosa del procedimento impone al tribunale di attingere elementi dagli atti, ma non di trasformarsi in organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito né abbia depositato i bilanci attendibili dell’ultimo triennio.

Il convincimento del giudice del reclamo, difforme da quello auspicato dalla ricorrente, non è dunque sindacabile in sede di legittimità. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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