Demansionamento: allegato dal lavoratore, spetta al datore provare l’esatto adempimento; il danno da perdita di professionalità e’ liquidabile anche in via equitativa (Cass. 10935/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 10935/2026 (deposito 24 aprile 2026) – Danno da demansionamento e riparto dell’onere della prova.

Il principio di diritto

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Il fatto

La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame di un dipendente di un’Azienda sanitaria, riconosceva il diritto al risarcimento del danno per il demansionamento patito, quantificato in via equitativa nella misura del 30% della retribuzione mensile prevista per la categoria di inquadramento, per il periodo interessato. L’Azienda sanitaria ricorreva per cassazione con quattro motivi, contestando l’ammissibilità dell’appello, il riparto dell’onere probatorio sul danno e la liquidazione delle spese.

La motivazione

La Corte dichiara i motivi inammissibili. Il primo, sull’ammissibilità dell’appello, non rispetta gli oneri di specificità dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; nel merito la sentenza e’ conforme alla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 27199/2017 e successive) sulla natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello. I motivi sul danno sono inammissibili sia per mescolanza di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., sia perché la Corte di merito ha ritenuto provato il danno con apprezzamento di fatto coerente con la giurisprudenza di legittimità: quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile a inesatto adempimento dell’obbligo ex art. 2103 c.c., e’ sul datore di lavoro che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento, ovvero la mancanza in concreto del demansionamento, ovvero la giustificazione connessa al legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari, oppure, ex art. 1218 c.c., un’impossibilità della prestazione per causa non imputabile (Cass. S.U. n. 4211/2016). Le censure si risolvono in una contestazione della valutazione probatoria, riservata al merito e insindacabile in legittimità se congruamente argomentata. Inammissibile anche il motivo sulle spese, condizionato all’accoglimento dei precedenti.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Azienda sanitaria e la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro, la difesa in giudizio sul demansionamento non può limitarsi a negare il danno: allegato dal lavoratore un mutamento peggiorativo delle mansioni ex art. 2103 c.c., grava sul datore la prova dell’esatto adempimento o della legittima giustificazione. La quantificazione equitativa del danno da perdita di professionalità, se ancorata a elementi di fatto concreti (esperienza pregressa, professionalità colpita, durata), regge al vaglio di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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