Demansionamento pubblico impiego: categoria D e tratto comune indefettibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19271 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria contrattuale della categoria D del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.3.1999 non richiede la compresenza di tutte le caratteristiche ivi elencate, ma postula un tratto comune indefettibile costituito da conoscenze tecnico-specialistiche e competenze professionali che eccedono quelle di tipo operativo e basate su metodologie definite proprie della categoria C. L’aggettivo «elevate», riferito alle conoscenze del lavoratore e alla complessità dei problemi da risolvere, non va inteso come sinonimo di «di rilevanza eccezionale» né come requisito di carattere straordinario. Il demansionamento è escluso quando le mansioni assegnate siano riconducibili a un mero recepimento dei dati dei sopralluoghi eseguiti da altri, senza autonomia decisionale sulle questioni trascendenti l’ordinaria routine. La dichiarazione di inammissibilità e il rigetto dell’impugnazione non possono costituire due autonome rationes decidendi della stessa pronuncia.

Il Fatto

Un Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accolto la domanda di una lavoratrice.

La dipendente, tecnica laureata in architettura, aveva chiesto l’accertamento del proprio demansionamento e la condanna dell’ente datore di lavoro a riassegnarle mansioni corrispondenti alla categoria D di inquadramento. Secondo la sua prospettazione, l’attività assegnata in via esclusiva come responsabile del procedimento per la verifica dell’idoneità abitativa degli immobili si riduceva a una semplice presa d’atto dell’esito dei sopralluoghi eseguiti da altro personale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Ha rilevato che la dichiarazione di inammissibilità e il rigetto di una domanda o di un’impugnazione non possono essere due autonome rationes decidendi convergenti sulla medesima decisione, perché si tratta di esiti tra loro incompatibili: il rilievo dell’inammissibilità preclude l’esame nel merito e il rigetto è incompatibile con essa (Cass. nn. 29529/2022; 7995/2022). Nel caso concreto la Corte territoriale aveva esaminato nel merito e rigettato l’appello, e il riferimento all’art. 434 c.p.c. era volto solo a delimitare l’oggetto della cognizione.

Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello di Venezia abbia correttamente interpretato il CCNL Regioni e Autonomie Locali, individuando le caratteristiche essenziali della categoria D nelle conoscenze plurispecialistiche, nei contenuti tecnici, gestionali o direttivi e nella complessità elevata dei problemi. Poiché non necessariamente devono ricorrere tutte le plurime caratteristiche della declaratoria, occorre definire un tratto comune indefettibile, già individuato nella giurisprudenza (Cass. n. 238/2023) nelle conoscenze tecnico-specialistiche e competenze professionali che vanno ben oltre quelle di tipo operativo e basate su metodologie definite che connotano la categoria C.

La Corte ha poi respinto la censura secondo cui il giudice d’appello avrebbe inteso l’aggettivo «elevate» in senso restrittivo, equivalente a «di rilevanza eccezionale»: espressione che non compare nella sentenza impugnata e che ne tradisce lo spirito sostanziale.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. Pur declinati come denuncia di motivazione assente, essi miravano in realtà a censurare l’accertamento del fatto, insindacabile in sede di legittimità. Il difetto di motivazione è censurabile solo in caso di motivazione del tutto assente o meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, tale da non rispettare il minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014). La Corte ha inoltre osservato che la delibera di conferimento dell’incarico imponeva alla lavoratrice di rivolgersi al titolare di posizione organizzativa in tutti i casi di particolare rilevanza, escludendo così ogni autonomia decisionale su questioni trascendenti l’ordinaria routine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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