Intervento volontario tardivo e domande nuove in opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. I n. 19352 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio necessario sussiste esclusivamente nei confronti dei creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione è instaurata, non rilevando gli interventi successivamente dispiegati. L’interventore volontario non soggiare al divieto di proporre domande nuove ed autonome di cui all’art. 268 cod. proc. civ., dovendo soltanto accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie. La declaratoria di inammissibilità delle domande dell’interveniente, non adeguatamente censurata sotto il profilo della sua reale ratio decidendi, diviene definitiva; le ulteriori considerazioni svolte in appello sul merito restano ad abundantiam e il motivo che le investe è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Una società propose opposizione avverso una procedura esecutiva immobiliare, deducendo la novazione del titolo cambiario posto a fondamento dell’azione. Nel corso del giudizio intervenne il ricorrente, assumendosi creditore chirografario e chiedendo la restituzione dei titoli cambiari detenuti dalla banca.
Il Tribunale dichiarò l’inammissibilità delle domande dell’interveniente, perché proposte dopo la maturazione delle preclusioni assertive. La Corte di appello confermò il rigetto, pur riconoscendo l’errore del primo giudice sull’inammissibilità delle domande, rilevando che queste non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento. Proposto ricorso per cassazione, il ricorrente lamentò la nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur riconoscendo ammissibili le sue domande, non avrebbe riformato la statuizione di inammissibilità del primo giudice.
Il motivo è inammissibile. La Corte rileva che il giudice di appello, scrutinando la doglianza, ha spiegato perché il ricorrente non potesse essere considerato litisconsorte necessario, essendo intervenuto nella procedura esecutiva solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio di opposizione. Richiama il principio di Cass. n. 18110 del 2011, ribadito da Cass. n. 17441 del 2019 e Cass. n. 11268 del 2020.
La Corte d’appello ha poi correttamente ritenuto errata la motivazione del tribunale, che aveva fondato l’inammissibilità sul divieto di domande nuove. Evocando Cass. n. 25798 del 2015 e Cass. n. 1859 del 2018, ha precisato che la preclusione dell’art. 268 cod. proc. civ. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente.
Tuttavia, la Corte territoriale ha aggiunto che l’ammissibilità delle domande non avrebbe mutato l’esito del giudizio, perché non contestata specificamente la carenza probatoria. Di qui la sostanziale carenza di interesse del ricorrente. La Suprema Corte osserva che la statuizione di inammissibilità del tribunale non era stata adeguatamente censurata.
Gli altri motivi, investendo il merito delle domande ormai precluse, sono dichiarati inammissibili. Le considerazioni della Corte d’appello sul merito sono qualificate come svolte ad abundantiam, non costituendo ratio decidendi e non spiegando influenza sul dispositivo.
Nota della Redazione
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