Interessi di mora esclusi dal ROL e prova presuntiva della frode IVA (Cass. civ. Sez. V n. 18498 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 TUIR, gli interessi di mora non concorrono alla formazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, poiché assolvono una funzione risarcitoria e non sono riconducibili alla gestione finanziaria. Essi trovano collocazione, secondo i principi contabili, tra i proventi e oneri finanziari della lett. C) dell’art. 2425 cod. civ. e non nella lett. A) del medesimo articolo, che rileva ai fini del ROL. In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può provare anche per presunzioni la consapevolezza del cessionario, mentre grava sul contribuente la prova contraria di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La società contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva recuperato maggiore IVA, IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2013. Quanto all’IVA, i recuperi si fondavano sui rapporti commerciali intrattenuti con due società fornitrici, ritenute utilizzate attraverso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Quanto all’IRES, si contestava l’omessa variazione in aumento di interessi passivi, per aver la società dedotto indebitamente anche interessi di mora e penali.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo l’appello infondato. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché frammentazione di una medesima censura, investono l’art. 96 TUIR. La società sosteneva che gli interessi addebitati in fattura, riferiti a pagamenti sospesi, fossero riconducibili alla causa finanziaria e dovessero concorrere alla determinazione del ROL tra gli elementi della lett. A) dell’art. 2425 cod. civ.
Il Collegio respinge tale equiparazione. L’art. 96 TUIR richiama gli interessi derivanti da contratti espressamente indicati o da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, cioè da operazioni di messa a disposizione di una provvista di danaro con obbligo di restituzione e specifica remunerazione. Vi rientrano gli interessi impliciti ed espliciti connessi alle dilazioni di pagamento, che nella sostanza partecipano del prezzo di vendita. Non vi rientrano, invece, gli interessi di mora, la cui funzione è di tipo risarcitorio.
Su questo punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. nn. 19702/2011 e 33513/2018): gli interessi di mora contrattualmente stabiliti assolvono la funzione di determinare preventivamente il risarcimento del danno da ritardo e sono deducibili solo se rilevano come spese o oneri a fronte di ricavi; ove assumano natura sanzionatoria, non possono costituire costi funzionali al mantenimento dell’impresa sul mercato (Cass. n. 24930/2011). Nello stesso senso si colloca l’orientamento sull’indeducibilità degli interessi di mora da ritardato pagamento delle imposte (Cass. n. 28740/2022).
Quanto alla collocazione contabile, gli interessi di mora sono iscritti, secondo i principi contabili, nella lett. C) del conto economico tra i proventi e oneri finanziari, e non nella lett. A) che rileva per il ROL. La loro esclusione consegue dunque anche all’applicazione dei principi contabili, che costituiscono criterio interpretativo delle norme di legge.
Il terzo motivo contesta l’accertamento IVA. La Corte ricorda che, per costante giurisprudenza (Cass. Sez. 5 n. 24471 del 09/08/2022), l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre sul contribuente incombe la prova contraria della mancata consapevolezza e della massima diligenza. Nel caso concreto gli indizi erano puntuali e univoci: la società fornitrice risultava evasore totale, priva di consistenza aziendale, intestata a prestanome; i documenti di accompagnamento presentavano incongruenze sulla provenienza del prodotto. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte esclude ogni contrasto insanabile e ribadisce che la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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