Retribuzione feriale e indennità contrattuali secondo la nozione europea (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11778 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Una diminuzione della retribuzione feriale rispetto a quella ordinaria è idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie e contrasta con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, con valore di ulteriore fonte del diritto dell’Unione. La questione relativa ai giorni di ferie sui quali computare le indennità, non devoluta al giudice del gravame, è inammissibile per novità in cassazione.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario e automobilistico, hanno agito per sentir dichiarare il diritto a includere nella retribuzione feriale una serie di compensi previsti dalla contrattazione collettiva: indennità di trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato. La domanda è stata accolta in primo grado, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive nei limiti delle somme non prescritte.

La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la pronuncia. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, articolati sulla violazione della normativa europea, sul riparto dell’onere probatorio, sull’interpretazione degli accordi collettivi e sulla struttura della retribuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi sei motivi, per reciproca connessione, e li dichiara infondati, richiamando i precedenti già resi su ricorsi analoghi proposti dalla medesima società e, in particolare, il consolidato indirizzo di legittimità formatosi sul punto.

Il Collegio ribadisce che la nozione di retribuzione feriale è influenzata dall’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, diretto a garantire un riposo effettivo e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Corte sottolinea che le pronunce della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, confermata dalla stessa Corte costituzionale, e indicano il significato e i limiti di applicazione delle norme dell’Unione con efficacia erga omnes. Su tali basi si è consolidata la regola per cui la retribuzione feriale comprende ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore.

Il Collegio richiama poi l’esigenza di stabilità del precedente e di uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale, valorizzando l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni e ammettendo mutamenti di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni. La sentenza impugnata risulta conforme ai principi enunciati e alla finalità della direttiva, mentre le censure non evidenziano vizi idonei a determinarne la cassazione.

Il settimo motivo è invece dichiarato inammissibile per il suo carattere di novità: a fronte della conferma in appello, la ricorrente non illustra come la questione del numero di giorni di ferie su cui computare le indennità fosse stata devoluta al giudice del gravame. Il ricorso è respinto nel suo complesso, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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