Demolizione abusiva in fascia costiera: potere vincolato e nessun affidamento (C.G.A.R.S. n. 396 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, neppure quando interviene a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il mero decorso temporale non consuma il potere repressivo né radica in capo al privato un affidamento giuridicamente protetto alla conservazione dell’opera sine titolo, occorrendo a tal fine elementi univoci e oggettivamente incompatibili con il successivo esercizio del potere. Nella fascia di inedificabilità assoluta dei centocinquanta metri dalla battigia, il diniego di condono è parimenti atto vincolato e la pianificazione urbanistica sopravvenuta non può derogare al vincolo legale.
Il Fatto
La vicenda riguarda un complesso turistico-ricettivo con annessa attività di ristorazione, acquistato dagli appellanti nel 1998 e già assistito da titoli edilizi e da una risalente istanza di condono presentata dal dante causa nel 1995. All’esito di un sopralluogo del novembre 2018, il Comune ha rilevato un locale destinato a sala ristorante, con chiusure esterne e tramezzature interne non assentite, e una veranda coperta con annesso ripostiglio, priva di titolo.
Il Comune ha quindi ingiunto la demolizione e il ripristino dei luoghi con ordinanza del gennaio 2019 e ha respinto l’istanza di sanatoria del 1995 con provvedimento del marzo 2019, rilevando la collocazione delle opere nella fascia di rispetto dei centocinquanta metri dalla battigia. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce che l’ordine di demolizione segue all’accertamento dell’abuso e della sua persistente contrarietà all’assetto urbanistico-edilizio. Esso non richiede una motivazione ulteriore, poiché l’interesse pubblico al ripristino è immanente alla natura vincolata del potere. Il decorso del tempo, di per sé, non consuma il potere repressivo.
Quanto all’affidamento, i giudici osservano che non basta l’inerzia dell’amministrazione: occorrono elementi univoci, specifici e oggettivamente incompatibili con il successivo esercizio del potere. L’autorizzazione del 2002 non conforta la tesi appellante, perché costituisce il parametro rispetto al quale il Comune ha verificato la difformità delle chiusure e delle tramezzature. Gli altri atti invocati — certificato provvisorio di agibilità, autorizzazione allo scarico, conformità degli impianti — si collocano su piani amministrativi diversi e non possiedono contenuto sanante.
Il Collegio esclude inoltre che la posizione degli appellanti sia assimilabile a quella del terzo ignaro dell’abuso: essi hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione del 2002 e hanno mantenuto la disponibilità del compendio nella conformazione contestata. La presenza del vincolo costiero rende ancor meno plausibile un affidamento sulla conservazione delle opere.
Infondata è anche la censura di sproporzione. In presenza di opere eseguite senza titolo o in difformità, la demolizione è la risposta tipica dell’ordinamento e il giudizio di proporzione è già incorporato nella conformazione legislativa del potere. La lieve entità dell’intervento non impone una ponderazione comparativa ulteriore.
La Corte affronta poi l’art. 20 della l.r. n. 4 del 2003, che disciplina la chiusura di verande e strutture precarie. La norma subordina il regime semplificato a presupposti rigorosi e richiede il rispetto delle norme urbanistiche. Essa non opera in presenza di vincoli che ostino in radice all’intervento, né consente di considerare pertinenza urbanistica una veranda chiusa con ripostiglio, suscettibile di ampliare le modalità di fruizione del compendio.
Il Collegio conferma che l’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78 del 1976 pone un vincolo legale di inedificabilità assoluta entro i centocinquanta metri dalla battigia. La nozione di opera destinata alla diretta fruizione del mare va interpretata in senso stretto e non ricomprende un edificio in muratura destinato a cucina e servizi igienici. La successiva classificazione dell’area in zona turistico-ricettiva non deroga al divieto, poiché la norma regionale ha fotografato il regime delle aree costiere sottraendole a scelte pianificatorie incompatibili.
Il diniego di condono è atto vincolato: accertata l’insussistenza del presupposto legale, l’amministrazione non dispone di spazio per comparare interessi, né il tempo può surrogare il requisito mancante. L’appello è respinto; nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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