Revoca del permesso di lungo periodo e condanna per reati ostativi (C.G.A.R.S. n. 398 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi sull’accertamento di una condanna passata in giudicato per uno dei reati c.d. ostativi richiamati dall’art. 380 c.p.p., quale indice della pericolosità sociale dello straniero ai sensi degli artt. 9, comma 4, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. In presenza di condanne per reati di particolare gravità, l’obbligo motivazionale del provvedimento di revoca può riposare anche esclusivamente sulla peculiarità del fatto reato, senza che l’Amministrazione debba confutare analiticamente le allegazioni difensive, purché renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni dell’interessato.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2017, ha impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Questore di Palermo aveva disposto la revoca di quel titolo. La revoca si fondava su una condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen.
Il TAR ha respinto il ricorso, qualificando la condanna come ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e ritenendo non necessaria, per tali reati, una autonoma valutazione di pericolosità sociale. Soccombente, lo straniero ha proposto appello al C.G.A.R.S., riproponendo le censure già formulate in primo grado.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che, essendo già titolare di un permesso di lungo periodo, la fattispecie avrebbe dovuto essere disciplinata unicamente dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, e non dall’art. 4, comma 3, dettato per l’ingresso nel territorio. Il Collegio ha respinto la censura, osservando che l’art. 9, comma 7, lettera c) prevede la revoca quando vengono a mancare le condizioni di rilascio di cui al comma 4, e che quest’ultimo impone di valutare la pericolosità tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all’art. 380 c.p.p.
Il C.G.A.R.S. ha quindi ricondotto la legittimità del provvedimento alla motivazione del Questore, che dalla gravità e dalla natura del reato ha desunto la pericolosità sociale dello straniero e l’impossibilità della sua permanenza in Italia. La condanna per violenza sessuale è stata qualificata come reato ostativo rientrante nell’orbita applicativa della norma.
Sul piano dell’onere motivazionale, il Consiglio ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in caso di condanna per reati particolarmente gravi, l’obbligo di motivazione può riposare anche solo sulla peculiarità del fatto reato, senza necessità di spiegare perché gli interessi familiari siano stati considerati subvalenti rispetto alla sicurezza pubblica: esiste una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale è oggettivamente intollerabile per il paese ospitante.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata valutazione delle memorie procedimentali, il Collegio ha rilevato che il Questore aveva richiamato la memoria difensiva e ne aveva persino trascritto una parte. Ha ricordato che il dovere di esame delle memorie non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento, senza obbligo di riportare il testo integrale delle deduzioni.
Il terzo motivo, incentrato sul richiamo all’art. 18-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, è stato disatteso: pur comparso nelle premesse, quel riferimento non ha fondato la revoca, disposta espressamente ai sensi degli artt. 4, 5 e 9 del medesimo decreto. L’appello è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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