Ottemperanza a giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 574 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Grava sull’amministrazione resistente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Questi non ha diritto a compenso quando è dirigente dello stesso Ministero, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi 500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo, notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, qualificazione confermata dall’attestazione di cancelleria versata in atti.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, presupposto dell’esperibilità dell’azione esecutiva.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato il titolo né ha comprovato il pagamento. Ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Da qui la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Ha respinto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo fatto notorio che il ritardo sia imputabile all’ingente contenzioso sulla medesima questione e alle ricadute organizzative sull’amministrazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente, con facoltà di delega, senza alcun compenso. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a un orientamento amministrativo consolidato. Le spese di lite, liquidate in 300,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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