Demolizione notificata a un comproprietario valida ma acquisizione inefficace (TAR Campania n. 4943 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, con la conseguenza che è legittimamente notificata a uno solo dei comproprietari o responsabili dell’illecito, il quale deve provvedere alla rimozione dell’abuso pena la perdita della propria quota ideale. Il comproprietario pretermesso conserva la facoltà di impugnare il provvedimento entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione. Diversamente, il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime, nonché la sanzione pecuniaria, non possono ritenersi perfezionati nei confronti del comproprietario non destinatario dell’ordine, che non può qualificarsi inottemperante; l’amministrazione deve riesercitare il potere residuo, ferma l’irretrattabilità dell’ordine nei confronti del destinatario. I provvedimenti sanzionatori si intendono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari individuati mediante consultazione dei registri immobiliari e catastali, prescindendosi dagli eventuali rapporti interprivati.
Il Fatto
A seguito di sopralluogo, il Comune accertava la realizzazione di un capannone e di un locale wc abusivi su un terreno di cui era proprietario un soggetto, deceduto nelle more del procedimento. Veniva emessa e notificata al solo proprietario l’ordinanza di demolizione; accertata l’inottemperanza, il Comune adottava il verbale di inottemperanza e la determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area, nonché la sanzione pecuniaria nei confronti degli eredi.
Le ricorrenti, asserite comproprietarie del fondo per successione ereditaria, impugnavano gli atti deducendo la mancata notifica dell’ordine demolitorio a tutti i comproprietari, il difetto di istruttoria e l’insufficiente motivazione circa la concreta utilizzabilità pubblica dell’area acquisita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, affermando che l’ordinanza demolitoria ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria: è quindi sufficiente la notifica a uno solo dei comproprietari o al responsabile dell’illecito, il quale deve eliminare l’abuso pena la perdita della propria quota. Il comproprietario pretermesso può impugnare entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto.
È stato tuttavia precisato che la mancata notifica a tutti i comproprietari incide sul perfezionamento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della successiva sanzione pecuniaria: chi non ha ricevuto l’ordine non può essere considerato inottemperante, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere, ferma l’irretrattabilità dell’ordine verso il destinatario.
Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno provato la trascrizione dell’acquisto iure successionis nei registri immobiliari, mentre il Comune ha depositato la visura catastale: i provvedimenti sanzionatori si intendono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari individuati mediante registri immobiliari e catastali, prescindendosi dai rapporti interprivati, fino a prova contraria della corresponsabilità dell’abuso.
Il motivo sul difetto di istruttoria e motivazione è stato giudicato generico e infondato: l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi, mentre l’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa. L’acquisizione al patrimonio comunale non richiede alcuna valutazione prognostica sulla suscettibilità di utilizzazione pubblica del bene. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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