Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta dichiarazione di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2458 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, tempestivamente depositata dal ricorrente prima dell’udienza di discussione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza che il giudice debba pronunciarsi sulla fondatezza delle censure proposte. In tal caso, la compensazione delle spese di lite costituisce l’ordinario regime delle spese processuali, attesa la natura non colpevole della sopravvenienza e la mancata costituzione delle parti resistenti.
Il Fatto
La società ricorrente, IPAS s.p.a., aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il silenzio illegittimamente tenuto dal Comune di Seveso in relazione a plurime istanze di autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari a carattere permanente, depositate in data 20 gennaio 2025 e protocollate il giorno successivo con i numeri 2151, 2134, 2091, 2090, 2074 e 2072.
Le amministrazioni intimate, il Comune di Seveso e la controinteressata SIPEA s.r.l., non si costituivano in giudizio. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con dichiarazione depositata il 5 maggio 2026, la società ricorrente aveva espressamente dichiarato di non aver più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite.
Tale dichiarazione, intervenuta prima dell’udienza di discussione, integra una sopravvenuta carenza di interesse che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile, senza poter entrare nel merito delle questioni prospettate con riferimento all’obbligo di provvedere gravante sulla pubblica amministrazione.
Il Tribunale ha quindi compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della mancata costituzione delle parti resistenti e della natura della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio senza contraddittorio pieno.
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Nota della Redazione
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