Revoca nulla osta flussi: documentazione in giudizio supera deficit e annulla atto (TAR Liguria n. 447 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per motivi di lavoro subordinato ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, il provvedimento di revoca del nulla osta deve essere preceduto da una valutazione completa della documentazione prodotta dal datore di lavoro e dal lavoratore. L’Amministrazione non può limitarsi a dichiarare l’incompletezza del quadro documentale senza considerare gli atti favorevoli allo straniero, rilevanti ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, anche se prodotti solo in sede giurisdizionale. La mancata valutazione di tali elementi rende illegittimo il provvedimento per violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo può annullare l’atto, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare l’attendibilità e la concreta idoneità della documentazione.

Il Fatto

Il lavoratore ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di La Spezia aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato nell’ambito del Decreto flussi. La revoca era motivata dalla mancata presentazione, nonostante il preavviso di rigetto, della documentazione comprovante i presupposti di legge. Il ricorrente affermava di essersi attivato per integrare le carenze, producendo documenti che asseriva essere completi. Con ordinanza cautelare il Tribunale disponeva istruttoria per chiarire il quadro documentale.

La Motivazione del Tribunale

Dall’istruttoria emergeva che le integrazioni erano state inviate solo parzialmente dal datore di lavoro, risultando mancanti alcuni documenti tra cui l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale e la risposta del Centro per l’Impiego. Tuttavia, il ricorrente aveva prodotto in giudizio ulteriori documenti, tra cui l’attestazione comunale di idoneità abitativa, la comunicazione di cessione del fabbricato, il documento di identità del professionista asseveratore e la denuncia di rapporto di lavoro all’INPS. Il Collegio rilevava che tali atti non erano stati esaminati dall’Amministrazione.

Nel valutare il primo motivo di ricorso, il Tribunale riteneva fondata la censura di violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La documentazione complessiva, considerata unitariamente, appariva idonea a superare il deficit documentale rilevato dall’atto impugnato e dalla relazione istruttoria. Gli atti versati in giudizio costituivano elementi favorevoli allo straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUI, rendendo illegittima la revoca. Il secondo motivo, di natura procedimentale, era dichiarato improcedibile per carenza di interesse, assorbito dall’accoglimento del primo.

In conclusione, il Tribunale annullava gli atti impugnati, precisando che resta salvo il potere dell’Amministrazione di verificare l’attendibilità e l’idoneità in concreto dei documenti prodotti, al fine del giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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