Revisione prezzi senza prova dell’aggravio dei costi se le variazioni sono documentate (TAR Basilicata n. 179 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis al contratto di appalto pubblico, non richiede che l’appaltatore provi il quantum delle variazioni dei prezzi intervenute in corso di esecuzione, essendo sufficiente la prova dell’aumento dei costi dei fattori produttivi, da verificare da parte della stazione appaltante mediante idonea istruttoria. In tale quadro, l’indice ISTAT FOI costituisce il limite massimo del compenso revisionale, applicabile in via generale salvo casi eccezionali da provare a cura dell’appaltatore. La revisione prezzi non può essere riconosciuta per le variazioni anteriori alla stipula del contratto e decorre, in conformità alla clausola contrattuale, dalla richiesta dell’appaltatore, senza effetto retroattivo.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un lotto dell’appalto quinquennale per il servizio di pulizia e altri servizi integrati a favore di una azienda sanitaria, chiedeva la revisione del prezzo ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, richiamato dall’art. 7 del Capitolato Speciale, sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI del 17% nel periodo da ottobre 2020 a gennaio 2024, con decorrenza dall’1.1.2024. Dopo un preavviso di rigetto e un successivo diniego definitivo motivato dalla mancata prova documentale dell’effettivo aggravio dei costi, la società impugnava i provvedimenti negativi. Con i motivi aggiunti impugnava altresì la nota di conferma del diniego e le delibere di proroga tecnica del contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., sulle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica di cui al richiamato art. 115 d.lgs. n. 163/2006.
Nel merito, ha escluso la violazione dell’art. 10 legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione considerato la nota endoprocedimentale della ricorrente. Ha quindi precisato che la clausola contrattuale limita la revisione al periodo successivo al primo anno di esecuzione e senza effetto retroattivo, con la conseguenza che non poteva tenersi conto della prima richiesta dell’1.3.2022, priva di documentazione e comunque relativa a variazioni anteriori alla stipula.
Quanto alla domanda per il periodo dal 4.3.2024, il Collegio ha richiamato i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti indicati dalle parti: quello che impone all’appaltatore la prova dello squilibrio sinallagmatico e quello, definito prevalente, secondo cui è sufficiente la prova dell’aumento dei costi, senza dover dimostrare il quantum, spettando all’Amministrazione una verifica istruttoria. Ha aderito a quest’ultimo, rilevando che la società aveva documentato le variazioni dei prezzi di prodotti e DPI con pec del 27.9.2022 e l’entrata in vigore del nuovo CCNL con pec del 7.3.2024, circostanze non contestate dall’Amministrazione, che aveva invece preteso un onere probatorio eccessivo senza svolgere alcuna istruttoria.
Ha pertanto accolto il ricorso e i motivi aggiunti, limitatamente al periodo dal 4.3.2024 fino al subentro del nuovo appaltatore, statuendo l’obbligo dell’Amministrazione di adeguare il prezzo mediante l’applicazione della variazione dell’indice ISTAT FOI, con compensazione delle spese salvo il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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