Ordinanza di demolizione adottata in pendenza dell’istanza di sanatoria edilizia (TAR Piemonte n. 549 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive emessa in pendenza di una già presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, poiché la presentazione della domanda determina la sospensione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia fino alla relativa definizione con provvedimento espresso. Nell’esercizio del potere repressivo l’Amministrazione deve qualificare in concreto le difformità, applicando i temperamenti al principio di unitarietà dell’abuso: vanno sanzionate con la demolizione solo le opere che costituiscono nuova costruzione, difformità totali o variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, restando sottratte al regime demolitorio le difformità parziali che incidono su elementi particolari e non essenziali. È inoltre illegittimo il rifiuto di esaminare la denuncia di opere strutturali e il certificato di collaudo statico ritenuti irricevibili in quanto riferiti a opere non sanate, poiché la regolarizzazione antisismica costituisce antecedente logico della sanatoria edilizia.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato di civile abitazione assentito con permesso di costruire e successivo permesso in variante, corredati di autorizzazioni paesaggistiche. A seguito di un sopralluogo, l’Ufficio di vigilanza urbanistico-edilizia accerta opere difformi dai titoli rilasciati, sia all’esterno sia all’interno dell’edificio.
Dopo l’avvio del procedimento repressivo, la proprietà presenta istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e istanza di compatibilità paesaggistica. Nelle more del procedimento di sanatoria, il Comune notifica l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, qualificando le opere come variazioni essenziali, e in seguito il diniego dell’istanza di conformità. Il ricorrente impugna gli atti e, con motivi aggiunti, anche la nota con cui il Comune dichiara irricevibile la denuncia di opere strutturali in sanatoria e il certificato di collaudo statico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo. L’apparato critico del ricorrente contesta in radice la soluzione procedimentale seguita dall’Amministrazione e, nel merito, la qualificazione giuridica degli abusi, facendo salvo l’interesse all’impugnativa anche in assenza di contestazioni rivolte a ogni punto dell’ordinanza.
Il primo motivo è fondato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che nelle more della definizione dell’istanza di accertamento di conformità i procedimenti sanzionatori edilizi sono sospesi: il Comune avrebbe dovuto astenersi dall’esercizio del potere sanzionatorio e rinviare ogni determinazione all’esito della sanatoria. Non convince la difesa comunale fondata sull’art. 21-octies legge n. 241/1990: l’effetto sospensivo derivante dalla domanda di sanatoria trascende la valutazione dell’apporto partecipativo del privato.
Il secondo motivo è in parte fondato. L’ordinanza è illegittima perché l’Amministrazione non applica i temperamenti al principio di unitarietà dell’abuso. Occorre individuare analiticamente le opere che rappresentano nuova costruzione, difformità totali o variazioni essenziali per conformazione, strutturazione, destinazione e ubicazione. Solo tali manufatti, con quelli inestricabilmente connessi, vanno sanzionati con la demolizione; ne restano sottratte le difformità parziali incidenti su elementi non essenziali.
Applicando tale criterio, il Collegio esclude dal regime demolitorio, tra le altre, la diversa conformazione dei pilastri d’accesso, l’area ecologica, il percorso carrabile, il ricovero cani, il parapetto della scala, la pavimentazione in ceramica, la diversa distribuzione degli spazi interni al piano interrato e i velux. Richiedono invece titolo edilizio le opere di contenimento del terreno, il muro di confine, la recinzione, l’intercapedine, la tamponatura del vano bidoni, il portico, la maggiore altezza della facciata e la scala elicoidale con la maggiore consistenza volumetrica del sottotetto.
Il diniego di accertamento di conformità non è invece censurato con argomenti idonei a sostenerne l’illegittimità. I motivi aggiunti sono accolti: la regolarizzazione delle violazioni antisismiche è antecedente logico della sanatoria edilizia, e il Comune non poteva respingere la documentazione strutturale perché riferita a opere abusive e non sanate, dopo aver negato la sanatoria per la mancanza di quella stessa documentazione.
Nota della Redazione
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