Diniego permesso soggiorno UE: reddito e capacità economica del datore (TAR Piemonte n. 548 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rinnovo del permesso per lavoro subordinato è legittimo quando il reddito del richiedente risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale e le buste paga prodotte non trovino riscontro nel registro telematico delle presenze collegato al conto assicurativo INAIL. La capacità economica del datore di lavoro per far fronte all’impegno retributivo costituisce presupposto autonomamente verificabile dall’Amministrazione. La mancata traduzione del provvedimento di diniego nella lingua d’origine del destinatario non ne determina l’illegittimità, ma legittima eventualmente la rimessione in termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali, restando esclusa ogni lesione del diritto di difesa quando questo sia stato concretamente esercitato.
Il Fatto
La Questura ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate dal ricorrente. Il provvedimento si fonda sull’insussistenza del requisito reddituale e sulla mancanza di capacità economica del datore di lavoro.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento previa sospensione. L’Amministrazione si è costituita resistendo. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali si contesta la valutazione della Questura sui presupposti per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno. I motivi sono infondati.
Sul requisito reddituale, l’Amministrazione ha documentato che il reddito del ricorrente per gli anni di imposta 2019 e 2020 era inferiore all’importo dell’assegno sociale. Le buste paga prodotte per i mesi da agosto a dicembre 2020 e da gennaio a marzo 2021 non troverebbero riscontro nel registro telematico delle presenze collegato al conto assicurativo INAIL. Quanto alla capacità economica del datore di lavoro, le dichiarazioni dei redditi dell’impresa per gli anni 2018 e 2019 sono state presentate solo ad aprile 2021, dopo l’emanazione del provvedimento, così come l’istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
Di fronte a tali specifiche deduzioni il ricorrente non ha opposto repliche né ha prodotto aggiornamenti sulla propria situazione lavorativa. Il deficit probatorio gli è quindi imputabile, non essendo l’Amministrazione tenuta a superare contestazioni generiche.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 24 Cost., per essere stati i provvedimenti comunicati in lingua italiana e non tradotti. Il motivo è infondato: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 7856/2022), la mancata traduzione non vizia il diniego, ma abilita la rimessione in termini per i rimedi giurisdizionali.
Nel caso concreto il diritto di difesa è stato pienamente esercitato. La stessa dedotta incomprensione della lingua italiana appare smentita dalla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso UE, che presuppone il regolare soggiorno da almeno cinque anni e l’accertamento della conoscenza della lingua (art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 286/1998). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.