Ottemperanza al giudicato e astreinte per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 613 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondata quando il creditore abbia notificato il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In difetto di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto, in applicazione dei criteri di non manifesta iniquità elaborati dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per una annualità, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico e al pagamento delle spese.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione il 26 aprile 2024, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato. L’amministrazione non ha però provveduto, e il Ministero si è costituito con atto di stile. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nel caso di specie risultano rispettati il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
Il giudice rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.. Nomina quindi, sin da ora, quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’accoglie nei termini indicati. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri di non manifesta iniquità già elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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