Denuncia cumulativa dei vizi di motivazione e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 26730 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rende di per sé i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio. In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., e riguarda anche il pericolo di inquinamento probatorio. Tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità, non desumibile dal solo fattore costituito dal decorso del tempo.
Il Fatto
Il Tribunale, con ordinanza del 03.02.2026, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo contestava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273, 274, lett. a) e c) e 299 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in punto di esigenze cautelari. Con il secondo censurava, in relazione agli artt. 275-bis, 292, comma 2, lett. c), e 125, comma 3, cod. proc. pen., la mancata e specifica motivazione sulla inidoneità della gradata misura degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi aspecifici e manifestamente infondati. In premessa, i giudici riaffermano il principio secondo cui la denuncia cumulativa dei vizi di legge e di motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici, con la conseguenza della inammissibilità.
Sul punto la Corte richiama Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, che ha chiarito come il ricorrente debba indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica. Vengono inoltre citate Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti; nonché Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, sul contenuto essenziale del ricorso, che consiste nel confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
I motivi, trattabili congiuntamente, sono aspecifici e formulati con promiscua e generica deduzione cumulativa dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen. Le censure non si confrontano in modo critico con le argomentazioni del Tribunale e sollecitano una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
L’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente e privo di discrasie logiche, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Il Tribunale ha richiamato l’ordinanza cautelare genetica e ha declinato all’attualità la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., illustrando le ragioni per cui il pericolo di reiterazione fosse concreto, attuale ed elevato: l’inserimento dell’attività di recupero del credito nella mancata esecuzione di un mandato omicidiario, i collegamenti con soggetti all’estero, la recidiva reiterata, l’epoca recentissima del fatto e la dotazione di armi con matricola abrasa.
Quanto alla adeguatezza esclusiva della misura di massimo rigore, il Tribunale ha ritenuto non adeguata la gradata misura degli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico di controllo, perché inidonea a monitorare e prevenire i contatti con il reticolo di relazioni criminose. La Corte ribadisce infine che la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo; Sez. 4, n. 29237 dell’11/06/2025, Licandro; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali), e riguarda tutte le esigenze di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di Francesco). Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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