Riesame, onere di specificare gli atti favorevoli non trasmessi (Cass. pen. Sez. II n. 26732 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari, l’indagato che si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli ha l’onere di specificarne i contenuti di favore, non potendone sostenere apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. L’omessa trasmissione di parte degli atti acquisiti determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura. L’obbligo di trasmissione non si estende agli atti già nella disponibilità della difesa, che ben poteva produrli con la richiesta di riesame o nel corso dell’udienza.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di una misura cautelare per il reato di usura, contestatogli per aver preteso e ottenuto la dazione di interessi usurari. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’eccezione di inefficacia della misura fondata sulla mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, delle chat intercettate sul cellulare in sequestro, ritenute dalla difesa contenere elementi a discarico.

Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio ribadisce che, in tema di riesame, l’indagato che lamenti la mancata trasmissione di atti sopravvenuti a sé favorevoli deve specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi. Nel caso concreto il motivo è generico: la difesa ha lamentato la mancata trasmissione delle chat senza indicare quali messaggi fossero rilevanti, quale il loro contenuto e quale la loro incidenza rispetto all’imputazione cautelare.

La Corte richiama il principio per cui l’omessa trasmissione di parte degli atti acquisiti determina la caducazione del provvedimento soltanto se gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicarne le ragioni (Sez. V n. 19979 del 15.02.2024; Sez. VI n. 5405 del 27.01.2022). Aggiunge che l’obbligo di trasmissione non si estende agli atti già nella disponibilità della difesa (Sez. II n. 208 del 21.11.2019, dep. 2020). Nel caso esaminato il dispositivo contenente gli elementi asseritamente favorevoli era rimasto nella disponibilità dell’indagato sino al sequestro, sicché l’eccezione risulta obiettivamente strumentale.

Il secondo motivo esula dai casi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen., poiché invoca una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie. Secondo la costante giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa ricostruzione dei fatti. Il Tribunale ha invece ampiamente motivato sia in ordine alla versione alternativa dell’indagato, ritenuta non credibile e irrilevante, sia in ordine all’inutilizzabilità delle indagini difensive, documenti inviati con mail ordinaria e privi di certezza sulla provenienza.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato la reiterazione delle condotte, la gravità dei fatti, la natura professionale dell’attività illecita e la capacità di condizionamento sulle vittime: motivazione priva di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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