Semilibertà e obblighi civili: la Cassazione impone l’accertamento dell’effettiva esigibilità del credito (Cass. pen. Sez. I n. 22436 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di sorveglianza, chiamato a decidere sull’istanza di semilibertà proposta da condannato per delitto ostativo di prima fascia, non può limitarsi a constatare il mancato adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria sul presupposto di un credito riconosciuto al condannato ex art. 35-ter Ord. pen., senza chiarire se tale somma sia stata effettivamente erogata ovvero sia andata a compensare il debito per spese processuali. Solo nel primo caso, infatti, l’inadempimento anche parziale è frutto di una scelta del ricorrente e integra causa di inammissibilità dell’istanza; nel secondo caso le obbligazioni civili risultano almeno in parte adempiute e la richiesta va valutata nel merito sotto gli ulteriori profili, con la conseguenza che l’ordinanza che ometta tale accertamento è affetta da carenza motivazionale e deve essere annullata con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente è in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi sei, in forza di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila dichiarava inammissibile la sua istanza di concessione della misura alternativa della semilibertà.
Il Tribunale rilevava che i reati espiandi rientrano tra quelli ostativi di prima fascia e che l’accesso ai benefici è subordinato all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, ovvero all’assoluta impossibilità di tale adempimento. Poiché all’istante era stato riconosciuto un credito di euro 12.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen., senza rinuncia, il giudice ne deduceva la non assoluta impossibilità di adempiere. Rilevava inoltre il pericolo di ripristino di contatti con la criminalità organizzata nel luogo di provenienza. La difesa propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina della semilibertà, prevista dall’art. 48 legge n. 354 del 1975, quale regime che consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per attività lavorative, istruttive o utili alla risocializzazione. Ricorda poi le preclusioni applicative per i condannati per i delitti indicati nell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., i quali possono accedere ai benefici, anche in assenza di collaborazione, purché dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità dell’adempimento e alleghino elementi specifici, ulteriori rispetto alla condotta carceraria e alla mera dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino.
Il punto decisivo, per la Corte, è però un altro. Il Tribunale ha negato il beneficio sul presupposto che il ricorrente, pur potendolo, non abbia adempiuto alle obbligazioni civili, essendosi visto riconoscere il credito ex art. 35-ter Ord. pen.. Nella motivazione, tuttavia, non si chiarisce se la somma riconosciuta sia stata effettivamente erogata o se, come riferito dal ricorrente, sia andata a compensare il debito gravante su di lui per le spese processuali.
Tale accertamento è rilevante. Nel primo caso l’inadempimento, anche parziale, sarebbe frutto di una scelta del ricorrente e integrerebbe causa di inammissibilità dell’istanza. Nel secondo, invece, le obbligazioni civili risulterebbero almeno in parte adempiute, l’istanza potrebbe non essere inammissibile e andrebbe valutata nel merito sotto gli ulteriori profili.
La Corte non esamina quindi le restanti censure, poiché la carenza motivazionale sul versante dell’effettiva disponibilità del credito è assorbente. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune evidenziate.
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Nota della Redazione
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