Deposito dell’atto estero dal notaio fa decorrere la registrazione (Cass. civ. Sez. V n. 13779 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito presso un notaio esercente in Italia dell’atto pubblico formato all’estero, prescritto dall’art. 106, primo comma, n. 4, l. n. 89 del 1913, non è elemento perfezionativo dell’atto, ma consente il controllo di conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento. Sul piano fiscale, solo dal deposito decorre il termine per la registrazione, non prima, perché prima di quel momento il notaio non ha conoscenza dell’atto estero. Ne consegue che nessuna sanzione tributaria può essere addebitata al notaio per la tardiva registrazione di un atto che non conosceva, difettando la consapevolezza della condotta e la rimproverabilità, almeno a titolo di colpa.

Il Fatto

Una società di nazionalità lussemburghese, con socio unico, disponeva lo scioglimento e la messa in liquidazione, con assegnazione al socio delle unità immobiliari site in Italia. L’operazione risultava da atto pubblico redatto all’estero. Il documento veniva successivamente depositato presso un notaio esercente in Italia, che formava l’atto di deposito e lo registrava applicando la disciplina del prezzo-valore e le aliquote in vigore dal 1 gennaio 2014.

L’Agenzia delle entrate notificava al notaio un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni, ritenendo applicabili le aliquote vigenti fino al 31 dicembre 2013 e contestando l’omessa richiesta di registrazione nel termine di sessanta giorni dalla formazione dell’atto estero. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ufficio e dichiarava legittimo l’avviso. Il notaio ricorreva per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il primo motivo, relativo all’art. 106, primo comma, n. 4, l. n. 89 del 1913, è assorbito logicamente dagli altri. Il deposito dell’atto estero presso un notaio esercente in Italia è condizione per il suo uso nel territorio dello Stato e consente al notaio ricevente di controllare la conformità dell’atto ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 28 legge notarile. Il deposito, tuttavia, non costituisce elemento di validità dell’atto.

La Corte richiama il proprio precedente Sez. III n. 20315 del 23.06.2022, secondo cui il deposito non è elemento perfezionativo dell’atto, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo di conformità. In applicazione di tale principio era stata esclusa l’invalidità di una cessione di crediti stipulata all’estero e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima del deposito presso un notaio italiano.

Sul piano fiscale, il deposito dell’atto estero deve essere registrato in termine fisso insieme all’atto formato all’estero, ma solo dalla data di deposito inizia a decorrere il termine per la registrazione. La ragione è decisiva per il notaio: egli non conosceva l’atto formato all’estero prima del deposito e non avrebbe potuto registrarlo entro il termine preteso dall’ufficio, in assenza di prova contraria dell’Agenzia sulla conoscenza anteriore.

Pertanto nessuna sanzione può essere addebitata al notaio, poiché la sanzione tributaria richiede la consapevolezza del comportamento, non necessariamente doloso ma almeno negligente e rimproverabile. La Corte richiama Sez. V n. 2139 del 30.01.2020: non basta la volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta la consapevolezza del contribuente; la colpa si presume fino a prova contraria, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla buona fede, rilevante come esimente solo in caso di errore inevitabile.

La tariffa applicabile alla registrazione è dunque quella in vigore dal 1 gennaio 2014, poiché l’atto da registrare, cioè il deposito dell’atto stipulato all’estero, è stato formato il 14 marzo 2014. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, è accolto il ricorso introduttivo con annullamento dell’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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