Deposito impugnazione via PEC: indirizzo diverso ma stesso ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 34303/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni telematiche, la trasmissione dell’atto di gravame a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione non è causa di inammissibilità, purché l’indirizzo utilizzato sia riferibile, secondo l’elenco allegato al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato. Il favor impugnationis e il principio del raggiungimento dello scopo prevalgono sulla mera irregolarità formale, fermo restando che il rischio del transito interno all’ufficio grava sull’impugnante, il quale deve assicurarsi che l’atto pervenga materialmente alla cancelleria competente entro il termine di legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Sciacca, rilevando che il difensore aveva depositato l’impugnazione, nel termine di quarantacinque giorni, presso un indirizzo PEC del Tribunale diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati per il deposito degli atti di impugnazione; il successivo deposito presso l’indirizzo corretto era avvenuto a termini scaduti. Il Tribunale, peraltro, aveva comunicato al difensore l’erronea trasmissione. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione del principio del favor impugnationis e richiamando la giurisprudenza che ritiene tempestiva l’impugnazione trasmessa a PEC diversa ma riferibile allo stesso ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio. Ha preliminarmente rilevato il contrasto giurisprudenziale sulla questione. Da un lato, un orientamento ritiene inammissibile il deposito telematico del gravame presso indirizzo PEC diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale, valorizzando la necessità di semplificazione e celerità delle comunicazioni e l’inderogabilità delle cause di inammissibilità (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294). Dall’altro, un diverso indirizzo, ispirato al favor impugnationis e al raggiungimento dello scopo, afferma che non è causa di inammissibilità il deposito telematico presso un indirizzo PEC diverso da quello designato, qualora l’atto, entro il termine, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167; Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084).
La Corte ha aderito a quest’ultimo orientamento, già consolidatosi in pronunce della stessa Sezione (Sez. 6, n. 24346 del 12/05/2025, Nicoletta, Rv. 288299; Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Cutrignelli, Rv. 286056). Ha osservato che l’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 collega l’inammissibilità alla trasmissione a un indirizzo PEC “non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato”. La riferibilità all’ufficio, non all’indirizzo specifico, è il requisito normativo. Nel caso di specie, l’impugnazione era pervenuta tempestivamente a una casella PEC della Cancelleria del dibattimento penale del Tribunale di Sciacca, indirizzo inclusivo dell’ufficio del giudice che aveva emesso la sentenza. La diversità dall’indirizzo deputato al deposito delle impugnazioni, pur irregolare, non vale a escludere la riferibilità all’ufficio, e il successivo inoltro interno non può essere imputato all’impugnante. La Corte ha anche verificato la tempestività del termine, scaduto il 3 aprile 2023 per proroga della domenica.
Implicazioni Pratiche
- Verifica degli indirizzi PEC dell’ufficio: il difensore, prima del deposito telematico, deve accertare non solo l’indirizzo specificamente designato per le impugnazioni, ma anche l’elenco completo degli indirizzi PEC riferibili all’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, ai sensi del decreto del Direttore generale; in caso di errore, può eccepire la riferibilità all’ufficio, anche se l’indirizzo utilizzato non è quello deputato.
- Eccezione di raggiungimento dello scopo: in sede di impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità per errore di PEC, il difensore deve dedurre e provare che l’atto è stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente entro il termine di legge, allegando la comunicazione della cancelleria (se ricevuta) o la ricevuta di accettazione e consegna della PEC, e richiedere la valutazione complessiva del comportamento dell’ufficio.
- Onere della prova e rischio del transito interno: rimane a carico dell’impugnante il rischio che, nei passaggi interni all’ufficio da una casella all’altra, l’atto pervenga alla cancelleria competente oltre il termine; per scongiurare tale evenienza, il difensore deve, ove possibile, ripetere il deposito presso l’indirizzo corretto entro il termine, ovvero, in caso di scadenza imminente, documentare il tempestivo arrivo alla prima casella e sollecitare il tempestivo inoltro interno, al fine di non incorrere in una declaratoria di tardività.
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