Deposito pec alla cancelleria: ricorso improcedibile e difetto di ius postulandi (Cass. civ. Sez. II n. 15538 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito degli atti processuali davanti alla Corte di cassazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, avviene esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c. L’invio di una pec alla cancelleria, equiparabile alla raccomandata ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005, non integra il deposito telematico e il suo mancato rispetto dà luogo a una nullità non sanabile ex art. 156 c.p.c., con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte, priva dell’abilitazione all’albo speciale, è inammissibile per difetto di ius postulandi, non supplendo il disagio economico e l’età avanzata del ricorrente, tutelabili semmai mediante il patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di oneri condominiali, compensando le spese. Il Tribunale di Castrovillari, in parziale riforma, aveva condannato l’opponente alle spese del primo grado, disponendone la distrazione, insieme a quelle del secondo grado, in favore del difensore antistatario.

Contro questa sentenza il soccombente ha proposto ricorso, sottoscritto personalmente e depositato mediante invio di pec alla cancelleria della Corte, indirizzandolo nei confronti del difensore. Nel corso del giudizio ha poi depositato un’istanza alla Prima Presidente insistendo nelle proprie richieste.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto il ricorso improcedibile. Il deposito non è avvenuto con modalità telematiche conformi alla normativa regolamentare sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici, come prescritto dall’art. 196-quater, primo e terzo comma, disp. att. c.p.c. L’invio di una pec alla cancelleria è equiparabile alla raccomandata ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 e non integra una modalità telematica di deposito, che presuppone l’impiego degli strumenti prescritti dalle regole tecniche del processo civile telematico.

Il mancato rispetto di tali forme dà luogo a una nullità non sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., come affermato da Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15771 del 2020. La Corte richiama il principio per cui, in base all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022, l’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. si applica a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte dal 1° gennaio 2023, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., è improcedibile il ricorso depositato con modalità non telematiche fuori dai casi tassativi (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 10689 del 2023, n. 22795 del 2024, n. 9918 del 2024).

Nel caso concreto il ricorrente non ha addotto alcuna circostanza riconducibile al mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, previsto dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c. L’improcedibilità consegue pertanto automaticamente.

Per completezza la Corte rileva ulteriori profili di inammissibilità. Il ricorso è stato sottoscritto personalmente dalla parte, senza l’assistenza di un difensore iscritto all’albo speciale, in violazione dell’art. 365 c.p.c. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori, come ribadito da Cass. Sez. III, Sentenza n. 339 del 1973 e, in senso conforme, da Cass. Sez. I, Sentenza n. 5335 del 1988 e Cass. Sez. II, Sentenza n. 23925 del 2012. È irrilevante la dichiarazione del ricorrente di essere un pensionato non in grado di sostenere il costo di un avvocato cassazionista: la difesa personale della parte priva dei requisiti professionali non è consentita e il suo diritto di difesa è garantito, ricorrendone i presupposti, dal patrocinio a spese dello Stato, cui non ha ritenuto di ricorrere.

Un terzo profilo di inammissibilità riguarda la proposizione del ricorso nei confronti del difensore antistatario anziché della parte rappresentata. Secondo il costante insegnamento della Corte, il difensore può assumere la qualità di parte solo quando sorga controversia sulla distrazione delle spese, cioè quando la sentenza non abbia pronunciato sull’istanza, l’abbia respinta o il gravame investa la pronuncia di distrazione stessa; quando invece l’impugnazione riguarda l’adeguatezza della liquidazione, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. Sez. III, Sentenza n. 14637 del 2004). In conclusione, la formula di improcedibilità prevale; nulla sulle spese, essendo l’altra parte intimata, con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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