Cancellazione della società e legittimazione del liquidatore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10425 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente. Viene meno il potere di rappresentanza dell’ente estinto e, con esso, la legittimazione passiva del liquidatore in ordine all’atto impositivo. Questi può rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto. Ne consegue che l’azione per far valere tale responsabilità non può essere proposta attraverso la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto il diverso ed originario debito sociale, non configurandosi alcun fenomeno successorio.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, a carico di una società, maggiori imposte dirette e indirette per gli anni d’imposta 2006 e 2007, emettendo il relativo avviso di accertamento. La società proponeva ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale lo accoglieva.
L’Amministrazione proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, dichiarava l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione passiva in capo al liquidatore della società, essendo quest’ultima stata cancellata dal registro delle imprese. L’Amministrazione ricorre in cassazione con un unico motivo; il contribuente rimane intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 2495, 1175 e 1375 c.c., dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendosi l’erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva.
Il motivo è infondato. La Corte rileva anzitutto che l’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 non viene in rilievo: la disposizione attiene alla possibilità di continuare a notificare gli atti impositivi e contenziosi a una società pur cancellata, nel limite dei cinque anni successivi, mentre nella specie la cancellazione avvenne il 6 giugno 2012 e sia la notifica dell’atto impositivo sia l’introduzione del giudizio furono anteriori.
La Cassazione osserva che fin dall’appello la controversia, originariamente introdotta dalla società per un debito fiscale proprio, venne coltivata nei riguardi del liquidatore personalmente. Il titolo in base al quale si procede è costituito dalla responsabilità del liquidatore configurata dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, in virtù del quale il liquidatore — in applicazione dell’art. 2495, secondo comma, ultima parte, c.c. — è tenuto responsabile del debito fiscale della società estinta se ciò sia dipeso da sua colpa, in particolare dal mancato adempimento dell’obbligo di pagare con le attività di liquidazione le imposte dovute.
Si tratta però di un titolo autonomo di responsabilità in capo al liquidatore, per cui non è possibile proporre la relativa azione tramite la prosecuzione di quella avente ad oggetto il diverso ed originario debito sociale, non potendosi configurare alcun fenomeno successorio. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 29969/2019, secondo cui, una volta che la società sia stata liquidata e cancellata, viene meno il potere di rappresentanza dell’ente estinto e dunque la legittimazione passiva del liquidatore in ordine all’atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita.
Non rileva il fatto, allegato dall’Amministrazione, che il liquidatore si fosse costituito anche in proprio: era pacifico che in allora egli non intendeva contestare la propria responsabilità personale ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, né questa era configurabile, non essendo ancora la società cancellata e quindi estinta. Il ricorso è pertanto respinto, nulla per le spese; non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato, non applicandosi la relativa norma alle Amministrazioni dello Stato.
Nota della Redazione
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