Scuola, annualità 2013 sterilizzata solo ai fini economici e non giuridici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20238 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sterilizzazione delle annualità 2010-2013 prevista per il personale docente e ATA dall’art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, come prorogata dall’art. 1, lett. b), d.P.R. n. 122/2013, opera esclusivamente sul piano degli effetti economici dell’anzianità di servizio. Essa preclude l’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al blocco sino a quando la contrattazione collettiva, previo reperimento delle risorse, non ne disponga il recupero, ad oggi limitato alle sole annualità 2011 e 2012. L’annualità del 2013 concorre invece a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando utilizzabile a tutti i fini giuridici. La misura conserva carattere temporaneo ed eccezionale e non presenta profili di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Una docente di scuola elementare, dipendente del Ministero dell’istruzione, aveva prestato servizio all’estero presso una circoscrizione consolare per più anni scolastici. La ricorrente lamentava la mancata supervalutazione del servizio reso all’estero e l’inesatta ricostruzione della carriera in applicazione dell’art. 673 d.lgs. 297/1994, chiedendo il riconoscimento di una maggiore anzianità utile al passaggio delle categorie stipendiali, l’inquadramento nella quarta fascia e le conseguenti differenze retributive.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Roma confermava con diversa motivazione, ritenendo applicabili l’art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 e l’art. 1, lett. b), d.P.R. n. 122/2013, con la conseguenza che il periodo 2010-2013 andava comunque sottratto dall’anzianità complessiva. La docente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa e contrattuale muovendo dalla cristallizzazione del trattamento retributivo al 2010 e dalla specifica disciplina dettata dal comma 23 per il personale scolastico, che esclude l’utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, con salvezza del rinvio all’art. 8, comma 14.

La proroga al 2013, disposta dal d.P.R. n. 122/2013, ha esteso il blocco a tale annualità. La contrattazione collettiva richiamata è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013, per il recupero dell’utilità dell’anno 2011, poi con il CCNL 7 agosto 2014, per l’annualità 2012, in entrambi i casi previo stanziamento delle risorse. Il recupero resta pertanto limitato alle sole annualità 2011 e 2012.

La Corte chiarisce che la fattispecie trova disciplina specifica nel comma 23, che non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva. La disciplina si armonizza con quella del comma 21 per l’impiego non contrattualizzato, che esclude l’utilità delle annualità per le categorie che fruiscono di progressioni automatiche legate alla sola anzianità.

La diversità rispetto alle progressioni di carriera in senso proprio si giustifica perché queste ultime, all’esito della riformulazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, presuppongono procedure selettive o concorsuali, nelle quali l’anzianità rileva solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici per fasce stipendiali, invece, producono effetti solo sul piano economico. Il pregiudizio resta quindi limitato alle annualità sterilizzate, ora al solo 2013, con un mero ritardo nell’acquisizione della fascia superiore, che resta garantita.

La Corte richiama la Corte cost. n. 310/2013, che ha escluso i profili di illegittimità costituzionale, e ribadisce che la sterilizzazione non si estende agli effetti giuridici dell’anzianità, rilevanti per la mobilità, le selezioni interne, l’individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Nella ricostruzione della carriera occorre dunque tenere distinta l’anzianità utile all’inserimento nelle fasce stipendiali da quella invocabile a ogni altro fine. Il principio supera solo in parte Cass. n. 16133/2024. La sentenza impugnata, che ha escluso ogni effetto di tutte le annualità 2010-2013, è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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