Deposito telematico rifiutato dalla cancelleria non si perfeziona senza la quarta PEC (Cass. civ. Sez. I n. 69 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel deposito telematico di un atto processuale la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda PEC) individua il momento di perfezionamento del deposito e il riferimento temporale per valutarne la tempestività. Tale effetto è però anticipato e meramente provvisorio, perché subordinato all’esito positivo delle PEC successive, da ultimo quella di accettazione della cancelleria (c.d. quarta PEC). In caso di esito negativo del procedimento di deposito, e dunque di rifiuto dell’atto da parte della cancelleria, il deposito, pur perfetto, non può dirsi efficace, perché inidoneo al raggiungimento dello scopo. La parte ha allora l’onere di rinnovare il deposito, senza indugio, oppure di chiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2°, cod. proc. civ., che il giudice è tenuto a delibare.

Il Fatto

Una società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di altra società, contestando il decreto con cui il giudice delegato aveva ammesso il suo credito per canoni di locazione e spese in via chirografaria, anziché in prededuzione. Il deposito telematico dell’opposizione, effettuato entro il termine, era stato rifiutato dalla cancelleria per difetto dell’anticipazione delle spese forfettarie, con la conseguente mancata iscrizione a ruolo. Soltanto nel 2021 la creditrice, avvedutasi del mancato perfezionamento, aveva presentato istanza di rimessione in termini e aveva poi depositato un nuovo ricorso.

Il tribunale, in parziale accoglimento, aveva ritenuto non necessaria la delibazione dell’istanza, considerando il deposito originario tempestivo e perfezionato; nel merito aveva riconosciuto la prededuzione dei canoni, reputando il contratto di locazione funzionale alla continuità aziendale prevista dal piano concordatario. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il meccanismo del deposito telematico, articolato in quattro distinte PEC: la ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna, la PEC relativa all’esito dei controlli automatici e quella di accettazione del cancelliere. Solo con quest’ultima, rileva, si consolida l’effetto provvisorio anticipato della seconda PEC e il file diventa visibile alle controparti.

Il collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. Un. n. 22834 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 28403 del 2023, Sez. I n. 28982 del 2019 e Sez. I n. 19307 del 2023, da cui desume la distinzione tra gli aspetti di tempestività del deposito e quelli di definitiva regolarità dello stesso. La seconda PEC fissa il momento del perfezionamento; le PEC successive ne condizionano l’efficacia.

Ne deriva che, in caso di rifiuto dell’atto da parte della cancelleria, il deposito non è efficace, perché inidoneo al raggiungimento dello scopo. La parte, lungi dal potersi considerare decaduta per ciò solo, ha l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente: o reiterando il deposito, da considerarsi in continuità con il primo tentativo, o presentando istanza di rimessione in termini, ammissibile a condizione che ricorra un fatto ostativo estraneo alla volontà della parte e che la reazione sia immediata, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 4135 del 2019 e Sez. I n. 1348 del 2024.

Nel caso concreto, il deposito del 9.5.2018, rifiutato dalla cancelleria, non si è giuridicamente perfezionato. Il tribunale, a fronte della decadenza e dell’avvenuta rinnovazione solo nel 2021, non poteva omettere di delibare l’istanza di rimessione in termini e verificarne la fondatezza sotto i due profili richiamati. I primi due motivi di ricorso sono pertanto fondati, con assorbimento del terzo. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, per nuovo esame, al tribunale in differente composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *