Interessi moratori non dovuti dalla domanda di concordato (Cass. civ. Sez. V n. 18555 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il divieto di riconoscimento degli interessi moratori previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 per i debiti oggetto di procedure concorsuali opera, per il concordato preventivo, dalla data di presentazione della domanda di ammissione, e non da quella del decreto di omologa. Infatti, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 169 della legge fallimentare, gli effetti sospensivi di cui all’art. 55 della medesima legge, che per il fallimento decorrono dalla dichiarazione, per il concordato retroagiscono alla presentazione della domanda. Ne consegue che gli interessi moratori maturati successivamente a tale data non sono dovuti, dovendosi rideterminare la base imponibile ai fini dell’imposta proporzionale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di liquidazione con cui richiedeva l’imposta di registro, commisurata al 3% sugli interessi moratori maturati sulla somma oggetto di una sentenza di condanna, calcolati fino alla data di notifica dell’avviso medesimo.
La società contribuente, ammessa al concordato preventivo con istanza presentata nel settembre 2017, impugnava l’avviso sostenendo che il calcolo degli interessi dovesse arrestarsi alla data di presentazione della domanda. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, riformando la decisione, riteneva legittima la richiesta dell’Ufficio per gli interessi maturati sino alla data di omologa del concordato. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 in relazione agli artt. 169 e 55 della legge fallimentare. La norma, nel prevedere l’esclusione dell’applicazione dei tassi commerciali per i “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte”, non circoscrive l’ambito al solo fallimento, ma include tutte le procedure concorsuali, tra cui il concordato preventivo.
Il punto centrale della decisione riguarda l’individuazione del momento in cui la procedura di concordato si considera “aperta”. La Corte ha ribadito che il concordato preventivo ha inizio con il deposito dell’istanza, cui segue il decreto di apertura ex art. 163 della legge fallimentare, e che la domanda, anche se presentata con riserva, funge da elemento di riferimento dell’avvio della procedura.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, in virtù del richiamo operato dall’art. 169 della legge fallimentare (che applica al concordato le disposizioni di cui agli artt. 55 e seguenti), gli effetti sospensivi degli interessi, che per il fallimento decorrono dalla dichiarazione, per il concordato retroagiscono alla data di presentazione della domanda. Tale principio è stato ritenuto non contrastante con i precedenti giurisprudenziali in tema di fallimento, che riconoscono il diritto agli interessi maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale.
La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della società contribuente, rideterminando la decorrenza della debenza degli interessi dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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