Giudicato esterno, omesso esame e canone concordato: i limiti del sindacato di legittimità in materia IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 6907 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudicato esterno, la parte che ne afferma la sussistenza deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui ha prospettato la questione nei gradi di merito, la documentazione prodotta e l’epoca di deposito, non potendo versarla per la prima volta in sede di legittimità. L’eccezione di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta in cassazione qualora il giudicato si sia formato nel corso dei gradi di merito. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, e non si estende alle mere tesi difensive, alle argomentazioni o alle risultanze probatorie. La perizia non è un fatto ma un’allegazione difensiva. L’abrogazione di una norma agevolativa non viola gli artt. 42 e 53 Cost., non configurandosi alcuna ultrattività della disciplina abrogata.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di rettifica IMU per l’anno 2014, relativo a immobili di sua proprietà. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito dal Comune di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente depositava istanza di rinvio in attesa di una futura adesione alla cd. rottamazione delle cartelle e delle relative disposizioni normative, di cui non era però stata data ancora concretezza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando l’assenza di elementi concreti e la pendenza del giudizio dal 2019, nonostante l’intervenuta legge n. 199/2025, ritenendo insussistente qualsivoglia manifestazione di volontà di comporre le pendenze.

Quanto al primo motivo, concernente il giudicato esterno che sarebbe maturato su una precedente sentenza favorevole per gli stessi immobili, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità oltre che l’infondatezza. Il ricorrente, infatti, non aveva indicato se e quando avesse eccepito il giudicato nei gradi di merito, né quando esso si fosse formato, in violazione dei principi di specificità e autosufficienza. La Corte ha precisato che l’eccezione di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato durante i gradi di merito, come nel caso di specie, in cui il termine lungo sarebbe maturato nel gennaio 2019, a giudizio di appello ancora pendente. In ogni caso, non era stata fornita prova dell’effettiva formazione del giudicato, né della coincidenza degli immobili.

Sul profilo dell’omesso esame, la Corte ha rammentato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., introdotto dalle Sezioni Unite n. 8053/14, concerne esclusivamente un fatto storico, decisivo e controverso, non le tesi difensive o le singole risultanze istruttorie, quali una perizia. Il motivo che mira a una rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio è inammissibile, poiché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio e l’apprezzamento di fatto del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo agli immobili locati a canone calmierato, è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente lamentava l’omesso esame delle proprie tesi difensive e non di un fatto storico. La Corte ha inoltre escluso l’infondatezza della doglianza: la CTR aveva esaminato la questione della pretesa ultrattività dell’esonero di cui alla legge n. 126/2008, abrogata dal d.lgs. n. 23/2011, reputando insussistente ogni contrasto con gli artt. 42 e 53 Cost. L’inammissibilità del motivo ha quindi assorbito la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011.

Il terzo motivo, concernente la mancata applicazione della riduzione IMU al 75% per i canoni concordati di cui all’art. 13, comma 6-bis, d.l. n. 201/2011 e della delibera comunale, è stato giudicato inammissibile per l’omessa produzione dei contratti di locazione e della delibera, nonché per la mancata indicazione della loro allegazione nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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