Inammissibili i motivi nuovi e non autosufficienti su contratti derivati (Cass. civ. Sez. I n. 2676 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando una sentenza di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente che ne chieda la cassazione deve censurarle tutte, e tutte le censure devono risultare fondate. Il vizio di motivazione e le questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta il principio di autosufficienza, non indicando in quale specifico atto del giudizio precedente la questione sia stata dedotta e dove il documento sia stato prodotto. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam attiene alla veste esteriore del contratto e non si estende alla consegna del documento, la cui omissione non produce nullità negoziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del contratto quadro del 2.1.1992 relativo a intermediazione finanziaria in materia di derivati, per assenza della firma dell’istituto e per mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta, nonché delle conseguenti operazioni in derivati, che avevano generato un saldo debitore del conto corrente.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, rigettando anche le istanze di risoluzione e di risarcimento del danno per violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario, accogliendo l’eccezione di prescrizione della banca. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta validità del contratto quadro, contestando che il contratto potesse considerarsi sottoscritto anche da un rappresentante della banca e che la consegna della copia potesse essere provata per confessione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la statuizione impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi, e la contestazione della prima — relativa alla consegna della copia — introduce una questione di fatto mai oggetto di contraddittorio nei gradi di merito.
Il ricorrente non ha indicato, come richiesto dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., dove e come avesse contestato tale circostanza. La Corte ha ribadito che le questioni nuove non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che il requisito della forma scritta ad substantiam non si estende alla consegna del documento contrattuale, la cui omissione non produce alcuna nullità negoziale.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’omessa considerazione di un estratto conto recante le operazioni da cui sarebbe derivata la minusvalenza. Anche questo motivo è inammissibile: carente di autosufficienza, introduce una questione di fatto nuova, senza indicare in quale atto e con quale documento fosse stata sottoposta al giudice di merito. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 2697 è configurabile solo in caso di ribaltamento dell’onere probatorio, non quando si censuri la valutazione delle prove.
Il terzo motivo censurava l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla genericità delle allegazioni circa la tipologia, il contenuto e le somme delle operazioni in derivati, e sulla mancanza di produzione documentale, a fronte di un conto corrente generico di cui erano stati prodotti solo alcuni estratti conto.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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