Deroga alle cave nel Parco Colli Euganei e drastica riduzione degli impatti (TAR Veneto n. 1195 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al divieto di coltivazione della trachite all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei, prevista dall’art. 32 della legge regionale n. 13 del 2018, presuppone che il progetto di coltivazione, oltre a essere ad alto contenuto innovativo, produca un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici e ambientali. Il parametro comparativo posto dalla norma — le coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della trachite — è generale e settoriale, ma la verifica dell’amministrazione non può restare su un piano astratto. La riduzione degli impatti va accertata in concreto, sul progetto e sul sito interessato, secondo un doppio livello di comparazione. L’innovazione tecnica è solo il mezzo: non basta l’impiego di una tecnica nuova, come il filo diamantato in sostituzione dell’esplosivo, se il progetto ripropone gli impatti di lavorazioni già assentite e si configura come prosecuzione di un’attività ordinaria. La modesta incidenza iniziale degli impatti non abbassa la soglia della drastica riduzione, e l’onere di dimostrare i presupposti derogatori grava sul proponente.
Il Fatto
Una società titolare di una cava di trachite, sita all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei in zona vincolata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha chiesto alla Regione il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’istanza mirava ad ampliare la coltivazione sulla base dell’art. 32 della legge regionale n. 13 del 2018, che consente l’attività in deroga alle limitazioni del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave.
Nel procedimento la Soprintendenza e l’Ente Parco hanno espresso parere negativo, rilevando che il progetto non migliorava la ricomposizione paesaggistica e introduceva morfologie estranee al contesto. Il Comitato VIA ha confermato il giudizio sfavorevole e la Regione ha adottato il diniego di compatibilità ambientale e di PAUR. La società ha impugnato i pareri e il decreto direttoriale, deducendo eccesso di potere e falsa applicazione dell’art. 32.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto ricordato le coordinate della giurisprudenza amministrativa: il parere della Soprintendenza deve essere sorretto da motivazione ampia e circostanziata, ma resta espressione di discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente.
Nel caso concreto il parere della Soprintendenza è risultato completo: ricostruisce il quadro vincolistico, descrive gli impatti e segnala l’effetto cumulativo con il fronte della cava vicina. Per l’Ambito A il giudizio negativo regge sulla modifica del profilo sommitale del colle; per l’Ambito B sulla creazione di una depressione assimilabile a una dolina, estranea al contesto vulcanico dei Colli Euganei. Irrilevante, per il Collegio, che la dolina sia nascosta alla vista, perché il vincolo paesaggistico tutela l’ambiente nella sua interezza e impone di apprezzare anche gli effetti delle opere non immediatamente percepibili.
Sul piano interpretativo, il Tribunale ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui la drastica riduzione andrebbe parametrata alle sole tecniche generali di estrazione. Il parametro comparativo generale non esime l’amministrazione da una verifica concreta: la norma richiede un doppio livello di comparazione, in cui al confronto con le tecniche ordinarie segue l’accertamento dell’effettiva riduzione nel sito interessato.
La ratio della deroga non è premiare l’innovazione, ma ridurre drasticamente l’impatto: l’innovazione è solo il mezzo. Ne deriva che una situazione di partenza a impatti modesti non abbassa proporzionalmente la soglia della drastica riduzione, altrimenti la deroga sarebbe più facile proprio dove l’impatto è minore, con esito paradossale. Il Collegio ha inoltre precisato che l’onere probatorio dei presupposti derogatori grava sul proponente, mentre l’amministrazione deve motivare le ragioni del diniego.
Alla luce di tali principi, il CTR VIA non ha travisato il parere della CTRAE, ha adeguatamente riscontrato le osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ha valutato le tre matrici del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali. Quanto al fabbisogno di materiale pregiato, esso esprime la ratio della deroga ma non costituisce condizione autonoma sufficiente; il parere favorevole del Comune, privo di motivazione, non muta l’esito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.