Revoca permesso soggiorno UE per pericolosità da condanna non definitiva (TAR Emilia-Romagna n. 1066 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rilascio di altro permesso di soggiorno, disposti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, trovano valido fondamento in un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato che non richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La condanna penale, ancorché non definitiva, unitamente all’applicazione di una misura cautelare per un fatto di reato in materia di stupefacenti, costituisce indice sintomatico di pericolosità sociale, senza che possa configurarsi alcun automatismo. Nell’ambito del bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale e l’interesse dello Stato all’ordine e alla sicurezza pubblica, all’integrità e alla moralità sociale, quest’ultimo è destinato a prevalere quando le condotte criminali siano gravi. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella della Pubblica Amministrazione, potendone sindacare esclusivamente la logicità, la non arbitrarietà e il travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante di lungo periodo, aveva subito la revoca del proprio permesso di soggiorno UE e il rifiuto di rilascio di altro titolo, disposti dal Questore di Bologna in conseguenza dell’arresto per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per il quale era stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Avverso il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, il ricorrente aveva dedotto l’insussistenza di un comprovato stato di pericolosità sociale, la mancanza di una sentenza irrevocabile di condanna e l’omessa valutazione delle proprie condizioni familiari e lavorative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato indirizzo, espresso in TAR Bologna, Sez. I, n. 58 del 2024, secondo cui la tutela del superiore interesse dello Stato all’ordine, alla sicurezza pubblica e all’integrità e moralità sociale prevale rispetto al diritto dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale. Sulla base di tale premessa, ha escluso che la motivazione del provvedimento impugnato fosse arbitraria, illogica o carente.
Il Tribunale ha quindi valorizzato gli elementi posti dall’Amministrazione a fondamento del diniego: l’indicazione del fatto di reato, l’applicazione della misura cautelare e la successiva condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Tali elementi sono stati ritenuti indici di pericolosità sociale coerenti, in quanto idonei a generare un allarme sociale rispetto al quale l’interesse statale deve essere prioritariamente tutelato. La mancanza del passaggio in giudicato è stata considerata irrilevante, non ravvisandosi nella motivazione alcun automatismo tra condanna e valutazione di pericolosità.
Quanto alla dedotta possibilità di una diversa ponderazione degli interessi, il Collegio ha osservato che le considerazioni del ricorrente, tese a sollecitare una valutazione alternativa dei fatti, non potevano trovare ingresso, poiché il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità della P.A. è limitato ai vizi di illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, elementi sintomatici assenti nel caso di specie.
Infine, con riferimento alle esigenze familiari e lavorative dedotte dal ricorrente, il Tribunale ne ha affermato la subvalenza rispetto all’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, in ragione della gravità delle condotte criminali accertate. La pronuncia ha altresì confermato la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risultando le pretese azionate manifestamente infondate ai sensi dell’art. 126, primo comma, d.P.R. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.