Deroga paesaggistica e pubblica utilità dell’opera: serve la dichiarazione formale? (TAR Puglia n. 1112 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di deroga paesaggistica ex art. 95 delle NTA del PPTR, la legittimità del provvedimento non presuppone una formale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. È sufficiente che nel procedimento emerga la natura oggettiva e sostanziale di pubblica utilità dell’intervento e la ricorrenza del requisito finalistico orientato al soddisfacimento di un interesse pubblico. La valutazione può essere effettuata per relationem attraverso il richiamo alle risultanze istruttorie e agli apporti procedimentali, compendiati nell’accordo di programma e nei verbali della conferenza di servizi. Quanto all’assenza di alternative localizzative, la motivazione dell’amministrazione non è illogica o carente quando argomenta che l’intervento si applica a un’opera esistente, autorizzata ed in esercizio, e che l’utilizzo di altri siti determinerebbe consumo di suolo e perdita di opportunità.
Il Fatto
Il Comune di Statte ha impugnato la D.G.R. Puglia n. 951 del 03.07.2023, con cui la Regione ha rilasciato alla società controinteressata il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, per il progetto di rimodellamento della colmata finale di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita nel proprio territorio.
Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato anche la determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto n. 1687/2023, che ha rilasciato il PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per il medesimo intervento. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili: la Regione avrebbe dovuto adottare un formale atto di riconoscimento della pubblica utilità prima di valutare la deroga, e la stessa valutazione sarebbe stata supinamente mutuata dalle determinazioni di AGER. In esito alla camera di consiglio del 14.2.2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, provvedimento poi riformato in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, re melius perpensa rispetto alla cognizione sommaria della fase cautelare, ha respinto il ricorso. La questione centrale è se la deroga paesaggistica presupponga una formale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Il Tribunale ritiene che l’art. 6, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo richiamato dall’art. 208, e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5670 del 7.7.2022) chiariscano che l’approvazione dei progetti concernenti impianti di rifiuti comporta ex lege la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
In ogni caso, l’art. 95 delle NTA del PPTR non richiede la preesistenza di una formale dichiarazione di pubblica utilità. La norma prescrive la sussistenza della qualità oggettiva e sostanziale dell’opera pubblica o di pubblica utilità, che può essere riconosciuta in base alla legge o alle sue caratteristiche intrinseche. Dall’interpretazione logico-grammaticale della disposizione non emerge la necessità di un atto dichiarativo in senso proprio, apparendo sufficiente che in seno al procedimento emerga l’obiettiva natura di pubblica utilità e la ricorrenza del requisito finalistico di soddisfacimento dell’interesse pubblico.
Pertanto, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi e l’atto regionale di accertamento hanno legittimamente ritenuto sussistente il requisito della pubblica utilità, mediante richiamo e recepimento delle risultanze istruttorie compendiate nell’accordo di programma ex art. 9-bis della L.R. Puglia n. 24/2012, nei verbali della Conferenza di Servizi del 25.10.2022 e nella nota di AGER prot. n. 2660 del 30.3.2023, effettuando per relationem la valutazione richiesta.
Quanto alla dedotta mancata dimostrazione dell’assenza di alternative localizzative, il Tribunale ha ritenuto la motivazione non illogica né carente. L’amministrazione ha argomentato che l’intervento riguarda un’opera esistente, autorizzata ed in esercizio, all’interno del perimetro aziendale, e che il ricorso ad altre discariche determinerebbe consumo di suolo e perdita di opportunità. Anche la Provincia di Taranto, nel rilasciare il PAUR, ha legittimamente fatto riferimento alle risultanze dell’accordo di programma e alle motivazioni dell’agenzia in ordine alla necessità della deroga. Il ricorso è stato quindi respinto per infondatezza, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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