Commissario ad acta dirigente interno senza compenso nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1937 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo plesso. In tal caso non è dovuto alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Restano fermi gli obblighi di deposito telematico degli atti tramite il P.A.T. e la decorrenza dei termini dalla data dell’ultimo atto esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione della relativa somma per più anni scolastici. L’amministrazione era rimasta inadempiente, così il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per la parte del titolo rimasta non eseguita.
Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, su sollecitazione della parte interessata, è previsto l’intervento in via sostitutiva del commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
La questione centrale riguarda il compenso del commissario. Il Collegio ha escluso che sia dovuto, nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo i precedenti richiamati.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Quanto alle spese di adempimento dell’incarico, la liquidazione avverrà con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con espresso richiamo all’art. 55 e all’art. 56 per le spese, e all’art. 71 per il termine di presentazione della parcella, a pena di decadenza, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto esecutivo e non al deposito della relazione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione delle tabelle ministeriali, tenuto conto del valore della controversia e della materia, qualificata come esecuzione mobiliare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.