Desistenza volontaria del concorrente e obbligo di motivazione rafforzata in appello (Cass. pen. Sez. II n. 39968 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo che voglia beneficiare della desistenza volontaria non può limitarsi a interrompere la propria azione criminosa: occorre un quid pluris, consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell’eliminazione delle conseguenze già prodotte. La desistenza di un concorrente riverbera favorevolmente sulla posizione degli altri solo se instaura un processo causale che arresti l’altrui azione e impedisca l’evento, rendendo gli atti compiuti improduttivi di ulteriori effetti. Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, è tenuto a strutturare una motivazione rafforzata, confrontandosi con i più rilevanti argomenti della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva un imputato dal reato di rapina aggravata in concorso perché non punibile per desistenza volontaria e altri due dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.

Il ricorrente deduceva, quanto al capo a), la mancanza e l’illogicità della motivazione, per non aver la Corte territoriale considerato che il delitto non era stato portato a compimento non per l’apporto dell’imputato, ma perché le casse delle postazioni erano temporizzate, né aveva esposto una motivazione rafforzata. Quanto al capo b), contestava l’errata applicazione dei principi sulla chiamata in correità, per non essersi la Corte confrontata con la sentenza di primo grado e con le emergenze probatorie.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Sezione II ribadisce che, in tema di tentativo, il concorrente in un reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi a interrompere la propria azione: occorre un quid pluris, ossia l’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e l’eliminazione delle conseguenze già prodotte. La desistenza di un concorrente, perché si riverberi favorevolmente sugli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti la loro azione e impedisca comunque l’evento, rendendo gli atti compiuti improduttivi di ulteriori conseguenze riconducibili al gruppo.

Nel caso concreto, la desistenza di uno degli imputati non ha avuto alcun effetto sull’azione degli altri concorrenti, che hanno desistito soltanto perché le casse delle postazioni erano temporizzate e avrebbero dovuto attendere troppo tempo all’interno della banca. Nessun effetto, dunque, la rinuncia ha prodotto sulla condotta dei complici: erroneamente è stata ritenuta sussistente una desistenza non punibile ai sensi dell’art. 56 cod. pen.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice d’appello, in caso di riforma assolutoria della sentenza di condanna di primo grado basata su una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni. In caso di totale riforma, il giudice deve delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado, evidenziandone carenze e aporie.

Nel caso esaminato, il giudice di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni dei correi, secondo cui uno degli imputati aveva fornito la propria abitazione quale base logistica e l’altro aveva guidato il gruppo e reperito i veicoli, elencando i relativi riscontri. La Corte di appello si è invece limitata ad affermare la genericità delle dichiarazioni, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di primo grado.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sui punti evidenziati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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