Rinuncia ai motivi in appello e preclusione nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 21218 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di appello applica la pena su richiesta concordemente formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il potere dispositivo esercitato dalle parti stesse produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il difetto di motivazione della sentenza di patteggiamento in appello o si prospettino questioni, anche rilevabili d’ufficio, oggetto della rinuncia compiuta in funzione dell’accordo sulla pena. La preclusione opera analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, poiché la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende al giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 23 settembre 2025, ha applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa nei confronti di tre imputati per il reato di duplice furto pluriaggravato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Le parti avevano rinunciato ai motivi di appello e il giudice, preso atto dell’accordo, ha motivato sinteticamente sulla penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena.
Tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto violazione di legge per difetto di motivazione; il secondo ha lamentato la mancata esposizione delle ragioni del mancato proscioglimento e della correttezza della valutazione sostanziale; il terzo ha dedotto errores in procedendo relativi alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che i vizi, pur qualificati come violazione di legge, integrano in realtà doglianze di difetto di motivazione. La questione giuridica centrale riguarda l’ambito del potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e le conseguenze della rinuncia ai motivi in funzione dell’accordo sulla pena.
Il Collegio richiama il principio già affermato in relazione all’identica fattispecie dell’art. 599 cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008 e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.: quando il giudice di appello ha raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione né altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. III n. 51557 del 14.11.2023, Spina).
La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. V, ordinanza n. 29243 del 04.06.2018). Il Collegio segnala espressamente l’orientamento contrario di Sez. II n. 22487 del 08.05.2024, Forte, ma aderisce al primo indirizzo.
Quanto al ricorso del terzo imputato, la Corte lo ritiene altresì tardivo e generico nei motivi. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità è dichiarata senza formalità, in assenza di contraddittorio e senza obbligo di avviso alle parti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).
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Nota della Redazione
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