Omessa dichiarazione dei redditi: prova e dolo insindacabili in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33060 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni del giudice di merito in ordine all’ammontare dell’imposta evasa e alla sussistenza del dolo specifico, nel reato di omessa presentazione della dichiarazione, costituiscono valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità quando siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Non integra il numerus clausus delle censure deducibili in cassazione il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio di motivazione, investa in realtà profili di ricostruzione del fatto e di apprezzamento della prova. Il dolo specifico può essere desunto dalla mancata presentazione della dichiarazione, dal superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell’imposta evasa, desumibile dall’emissione dei modelli CU indicanti le ritenute operate.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società, è stato condannato dalla Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contesta di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016, al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato propone ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo, non avendo il giudice di merito compiuto autonoma verifica dell’ammontare dell’imposta evasa. Con il secondo censura la medesima sentenza in ordine all’affermata sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito.
Il Supremo Collegio ribadisce il principio per cui le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Nel caso concreto, dalla sentenza d’appello emerge una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, fondata su disamina completa delle risultanze processuali e su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
Quanto all’elemento oggettivo, la Corte d’appello ha ritenuto correttamente determinato l’importo del debito tributario, pari a euro 138.912,89, attraverso l’esame di una testimone qualificata e dell’avviso di accertamento acquisito agli atti, muovendo dalle ritenute sul personale indicate dalla società nei modelli CU e detraendo il versamento parziale e tardivo effettuato dal ricorrente, il quale aveva omesso di presentare il modello 770 per l’anno 2016.
Sul dolo specifico, i giudici di secondo grado ne hanno inferito la sussistenza, con motivazione non illogica né contraddittoria, dalla mancata presentazione della prescritta dichiarazione da parte del legale rappresentante, dal superamento della soglia di punibilità stabilita dalla legge e dalla consapevolezza dell’imposta evasa, desumibile dall’emissione dei modelli CU indicanti le ritenute operate sulle retribuzioni.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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