Processo in assenza e detenzione nulla senza prova conoscenza citazione (Cass. pen. Sez. II n. 35250 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata nella residenza dell’imputato, con consegna a familiare convivente, è formalmente valida anche quando l’imputato sia detenuto, ove il suo stato di detenzione non risulti dagli atti. Tuttavia la dichiarazione di assenza non può fondarsi sulla sola regolarità formale della notificazione. Il sistema dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è incentrato sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, a prescindere dalla regolarità formale degli atti notificati. In mancanza di prova della conoscenza della vocatio in iudicium e della volontaria sottrazione al processo, la celebrazione del giudizio in assenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. determina, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., una nullità equiparabile a quella assoluta, con regressione del procedimento al giudice di primo grado.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 3 dicembre 2024, aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Ivrea il 6 febbraio 2023 per il reato di truffa. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo motivo deduceva la nullità della sentenza e dell’intero giudizio di primo grado, per essere state le notifiche effettuate presso l’abitazione dei genitori mentre egli era detenuto, senza difensore di fiducia e senza elezione di domicilio. Con il secondo motivo censurava la valutazione della prova, per essere stati tratti elementi a carico dal silenzio serbato dall’imputato, ignaro della pendenza del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Il passaggio centrale muove da una premessa di segno opposto rispetto alla tesi difensiva: la notificazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado è formalmente corretta, perché avvenuta nella residenza dell’imputato con consegna di copia a un familiare convivente, in assenza di dichiarazione dello stato di detenzione.
Il problema, osserva il Collegio, non è la validità dell’atto, ma la sua idoneità a fondare la dichiarazione di assenza. Essendo l’imputato difeso da un difensore d’ufficio e in vinculis alla data del processo, occorre verificare se la notificazione pur valida consentisse al giudice di procedere in assenza e di considerare la mancata partecipazione come rinuncia volontaria al processo.
La risposta è negativa. Il tenore dell’art. 420-quater cod. proc. pen. rende evidente che il sistema ruota attorno alla effettiva conoscenza del processo, a prescindere dalla regolarità formale delle notificazioni. Nel caso di specie non emerge né la conoscenza della citazione, né una volontaria sottrazione al giudizio.
Il giudice di primo grado, all’udienza del 21 ottobre 2022, aveva dichiarato l’assenza dell’imputato detenuto, sebbene questi non fosse stato citato a mani proprie o a persona espressamente delegata e non avesse rinunciato a comparire. L’assenza di nomina di un difensore di fiducia, di una elezione di domicilio o di qualsiasi contatto con il procedimento esclude la prova dell’effettiva conoscenza e della scelta consapevole di non partecipare.
La Corte richiama Sez. V n. 37185 del 01.07.2019: la celebrazione del processo fuori dalle condizioni dell’art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., senza la sospensione ex art. 420-quater cod. proc. pen., produce la nullità della sentenza equiparabile a quella assoluta, con obbligo per il giudice di appello di restituire gli atti al primo giudice; conseguenza che qui si estende alla declaratoria in cassazione. La sentenza impugnata e quella di primo grado sono pertanto annullate, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea.
Nota della Redazione
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