Indennità di asservimento proporzionale alla minore compressione del diritto (Cass. civ. Sez. I n. 195 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di asservimento, prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimento rispetto all’espropriazione. Il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello di chi conserva un bene che mantiene un valore e può recuperare la piena disponibilità qualora la servitù venga meno. È pertanto viziata la motivazione che pari fichi l’indennità di asservimento a quella di esproprio senza indicare le ragioni in fatto che azzerano il valore del fondo.

Il Fatto

Due proprietari, un affittuario e coltivatrice diretta di un terreno agricolo in provincia di Benevento hanno proposto opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di asservimento relative a porzioni fondiarie destinate alla realizzazione di un parco eolico. Le indennità erano state quantificate dalla Commissione provinciale e poi rideterminate dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanza del 28.5.2018, in misura superiore alla stima originaria.

La società titolare dell’impianto ha proposto ricorso per cassazione, resistito dai proprietari con controricorsi e ricorsi incidentali, a loro volta contestati dalla società. La questione approda in Cassazione per la contestazione del criterio di quantificazione dell’indennità di asservimento e, in via incidentale, del riconoscimento di ulteriori indennità.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 44, comma 1, e 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 e il vizio di motivazione ex art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La Corte territoriale aveva determinato l’indennità per l’area asservita — destinata a passaggio pedonale e carrabile — nella stessa misura dell’area espropriata.

La Corte accoglie i motivi. L’indennità di asservimento va calcolata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale rispetto alla perdita integrale della proprietà. Il sacrificio di chi perde definitivamente il bene è diverso da quello di chi ne conserva la titolarità, potendo alienarlo con un residuo valore e recuperare la piena disponibilità in caso di estinzione della servitù.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama Cass. n. 16495/2021 e Cass. n. 25011/2007, che avevano già affermato il criterio proporzionale fondato sulla minore ablazione, risolvendosi l’asservimento in un mero vincolo sul fondo.

La sentenza impugnata, inoltre, non è motivata in ordine alle ragioni in fatto che avrebbero indotto a desumere l’azzeramento del valore del fondo per effetto di limitazioni tali da precludere qualsiasi attività, con l’effetto di parificare erroneamente l’indennità di asservimento a quella di esproprio. Il terzo motivo, che contesta l’attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica e gli apprezzamenti di fatto sul valore del fondo, è dichiarato inammissibile.

Entrambi i ricorsi incidentali sono dichiarati inammissibili: quelli proposti dalla coltivatrice diretta non scalfiscono la ratio della decisione territoriale, basata sulla carenza di deduzione dei presupposti dell’indennità aggiuntiva e sull’indimostrata effettiva coltivazione; quelli del proprietario riguardano una particella diversa da quella oggetto del giudizio di merito e mirano a una rivisitazione di apprezzamenti di fatto. In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso principale, l’ordinanza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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