Reclamo avverso l’omologa del piano del consumatore: legittimazione delle sole parti formali (Cass. civ. Sez. I n. 5157 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi, debitore, creditore o interessato, abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta. Nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, si siano costituiti nel procedimento di omologazione e abbiano ivi assunto la qualità di parte in senso formale. La legittimazione all’impugnazione si determina, nei gradi successivi al primo, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado.

Il Fatto

Una società creditrice di un consumatore sovraindebitato, pur avendo ricevuto la comunicazione della presentazione del piano ai sensi dell’art. 12, comma 1, l. n. 3/2012, aveva scelto di non costituirsi nel procedimento di primo grado. Il tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza aveva accolto il reclamo proposto dal debitore contro il provvedimento del giudice monocratico che aveva negato l’omologazione del piano.

La società creditrice ha così proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e la nullità del giudizio di reclamo, per non essere stato disposto il litisconsorte necessario nei suoi confronti e degli altri creditori non costituiti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha affermato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento a carattere decisorio e definitivo, idoneo a regolamentare in modo incontrovertibile la situazione da sovraindebitamento e a incidere su diritti soggettivi. Ha poi ritenuto il ricorso tempestivo, perché le procedure pendenti alla data del 15/7/2022 sono soggette alla sospensione feriale e, in difetto di notificazione o comunicazione integrale, il termine è quello di sei mesi ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina applicabile. L’art. 12-bis, comma 5, l. n. 3/2012 richiama l’art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo, che a sua volta rinvia agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. e prevede il reclamo al tribunale. Il decreto sull’omologazione è così impugnabile, come stabilito dall’art. 739 cod. proc. civ., con reclamo al tribunale, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione integrale ovvero, in mancanza, nel più lungo termine dell’art. 327 cod. proc. civ.

La Corte ha osservato che l’art. 739 cod. proc. civ. non precisa chi sia legittimato all’impugnazione né a chi il ricorso debba essere notificato. Ha richiamato il principio secondo cui la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto nel giudizio di primo grado la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970), precisando che tale qualità si determina, nei gradi ulteriori, per relationem rispetto a quella formalmente assunta in precedenza (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984).

Tali principi, pur elaborati nel procedimento di cognizione ordinaria, sono stati ritenuti utilizzabili anche nel procedimento camerale (Cass. n. 5877 del 1991; Cass. n. 7119 del 1996), in coerenza con l’orientamento maturato in materia fallimentare sul reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo (Cass. n. 3954 del 2016; Cass. n. 2886 del 2007). La Corte ha sottolineato le affinità sostanziali e procedurali tra i due istituti, nonostante la diversità sistematica, e ha richiamato anche la disciplina dell’omologa del concordato fallimentare senza opposizioni (Cass. n. 19461 del 2021).

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura, e ha confermato che la società creditrice, non costituitasi in primo grado, non era litisconsorte necessario nel giudizio di reclamo. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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