Omesso esame di fatto decisivo e censura sulle deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27683 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, concerne esclusivamente l’omessa considerazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Non integra tale vizio la mancata valutazione di deduzioni difensive, di domande, di eccezioni o di motivi di appello, né la critica all’interpretazione delle difese formulata dal giudice di merito. La parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito a un atto processuale deve dedurre, a pena di inammissibilità, la specifica violazione dei criteri di ermeneutica, indicando quali criteri siano stati violati.

Il Fatto

La controversia origina dall’opposizione proposta da una società di impianti tecnologici avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, pari a € 5.325,00 oltre accessori. Il tribunale aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Napoli, in riforma, ha rigettato l’opposizione e confermato il credito del lavoratore.

Il giudice di appello ha fondato la decisione sul difetto di corrispondenza tra quanto risultante dovuto dalle buste paga e quanto effettivamente corrisposto mediante gli assegni prodotti, rilevando che la società non aveva contestato la debenza delle somme né dedotto l’avvenuta corresponsione con altri mezzi, essendosi limitata a eccepire una rinunzia abdicativa contenuta nel documento del 3 novembre 2015, ritenuta invalida per indeterminatezza dell’oggetto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il consolidato orientamento, espresso anche a Sezioni Unite, secondo cui il vizio in questione richiede un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotato di carattere decisivo. In tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte. Le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori non considerati come fatti storici, le domande e le eccezioni formulate nel merito non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio.

La Corte aggiunge che la critica all’interpretazione delle difese non è sorretta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., dalla compiuta trascrizione degli atti di riferimento e non è articolata secondo la costante giurisprudenza: chi censura il significato attribuito dal giudice di merito a un atto processuale deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., indicando a pena di inammissibilità quali criteri siano stati violati.

Il secondo motivo, per nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di pagamento, è in parte assorbito dall’inammissibilità del primo e in parte inammissibile. L’omessa pronuncia è assorbita dall’accertata mancata formulazione di una valida censura sull’affermazione del giudice di merito secondo cui la società non aveva proposto alcuna eccezione di pagamento, affidandosi esclusivamente alla deduzione della rinunzia abdicativa. La censura di omessa motivazione è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione, avendo la Corte di merito espressamente escluso la configurabilità di una rinunzia abdicativa e dato conto, sia pure sinteticamente, del rilievo di nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono respinti. La Corte ricostruisce la nozione di motivazione apparente, che sussiste quando, pur non mancando materialmente un testo, le argomentazioni non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico a sostegno della decisione. Tale vizio non ricorre nel caso concreto: la sentenza impugnata ha ancorato la nullità della rinunzia all’indeterminatezza dell’oggetto, i cui diritti erano indicati con formula riassuntiva, e ha evidenziato che l’ampiezza delle espressioni usate avrebbe potuto ricomprendere anche diritti indisponibili. La ricorrente non si confronta con l’autonomo rilievo di nullità, che poteva essere incrinato solo deducendo la violazione dei criteri legali di interpretazione, neppure formalmente denunciata.

Il quinto motivo, relativo alla riduzione del termine di preavviso, è dichiarato inammissibile: a fronte dell’accertamento di un atto negoziale espressivo della comune volontà delle parti di ridurre il termine, la ricorrente non poteva limitarsi a denunciare l’apparenza di motivazione, dovendo dedurre la violazione di specifiche regole legali di interpretazione, come non avvenuto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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