Destituzione poliziotto per fatti penalmente prescritti e autonomia del giudizio disciplinare (TAR Lazio n. 2244 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 per i fatti emersi da un procedimento penale, decorre dalla conoscenza, da parte dell’amministrazione, della sentenza penale divenuta irrevocabile, non dai singoli e parziali esiti dei gradi di merito. L’amministrazione può legittimamente attendere la definizione dell’intero giudizio penale, atteso che il procedimento eventualmente avviato in pendenza dovrebbe essere sospeso ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 737/1981. I fatti materialmente accertati in sede penale, anche se dichiarati prescritti, conservano rilievo disciplinare e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte dell’amministrazione. La scelta della sanzione della destituzione è espressione di ampio potere discrezionale e sfugge al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo ispettori, ha impugnato la determina del Capo della Polizia del 24 aprile 2023, con cui gli è stata inflitta la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1-4, d.P.R. n. 737/1981. La vicenda trae origine da un procedimento penale che lo ha visto coinvolto, insieme ad altri soggetti, in fatti di sfruttamento della prostituzione e di omessa denuncia, con una condanna in primo grado poi parzialmente riformata in appello e rideterminata in cassazione, con pena divenuta definitiva il 22 novembre 2022.
Avviato il procedimento disciplinare il 19 dicembre 2022, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine di avvio, la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti coinvolti e la sproporzione della sanzione, sostenendo che i fatti erano stati in gran parte esclusi o dichiarati prescritti in sede penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, il TAR osserva che l’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 fa decorrere il termine dalla definitività della sentenza penale e dalla sua conoscenza attuale e qualificata, acquisita con mezzi ufficiali. L’art. 11 del medesimo d.P.R. consente all’amministrazione di attendere prudentemente la definizione del processo penale, poiché il procedimento avviato prima del giudicato dovrebbe comunque essere sospeso.
Il dies a quo non coincide né con la sentenza di primo grado né con quella d’appello, ma con il momento in cui l’amministrazione riceve copia della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1458 del 2014 e sent. n. 2942 del 2011, secondo cui diversamente si perverrebbe alla conclusione illogica di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare a un termine decadenziale in assenza di conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale.
La tesi del ricorrente, che assumeva un avvio frazionato in relazione a ciascun reato, è respinta: le condotte erano avvinte dal vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. e un’accelerazione avrebbe potuto pregiudicare l’incolpato, esposto a una pluralità di contestazioni per un fatto sostanzialmente unitario (richiamata Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14/2022).
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che gli atti del procedimento penale, anche se definiti con prescrizione o assoluzione, sono utilizzabili in sede disciplinare, restando necessaria un’autonoma rivalutazione della loro rilevanza disciplinare (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 1163 del 2022 e sez. IV, n. 4381 del 2016). L’amministrazione ha svolto una propria istruttoria e ha motivato la lesione del giuramento e del senso morale, non contestata nel suo nucleo fattuale.
La disparità di trattamento è esclusa per difetto di assoluta identità delle posizioni, rilevando la posizione apicale rivestita dal ricorrente all’epoca dei fatti (richiamata Cons. Stato, sez. VII, n. 3003 del 2024). Infine, la sproporzione della sanzione non è ravvisabile, trattandosi di giudizio di merito sottratto al sindacato salvo manifesta irragionevolezza (richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 8740 del 2021 e sez. IV, n. 2752 del 2017). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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