Ottemperanza al giudicato sulla Carta docenti con astreinte e commissario ad acta (TAR Campania n. 2139 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra la condizione per l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle obbligazioni di facere, ove il valore economico della prestazione sia precisamente determinato e la condanna sia assimilabile a una condanna pecuniaria. Il commissario ad acta, nominato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, incluse le variazioni di bilancio, non configurando l’esaurimento dei fondi causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore di € 1.000,00. Il titolo era munito di attestazione di conformità ed era stato notificato all’amministrazione, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, ed era passato in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo l’amministrazione provveduto, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento, di nominare un commissario ad acta e di condannare il Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito in giudizio senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutte le condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Poiché non era stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto all’astreinte, il giudice ha accolto la richiesta nei limiti indicati. Pur trattandosi di un’obbligazione di facere, consistente nell’emissione di buoni elettronici, la condanna è stata ritenuta pienamente assimilabile a una condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione determinato. La penalità è stata quindi fissata in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento, con il limite massimo del 10% della sorte capitale.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. L’ausiliario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, inclusa la liquidazione della penale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Su un piano generale, il Collegio ha ricordato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il commissario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, incluse le opportune variazioni di bilancio. Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.
Nota della Redazione
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