Revoca del porto d’arma e principio di affidabilità (TAR Puglia n. 108 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego di rinnovo o di revoca della licenza di porto di fucile, non è necessario che sia stato accertato un oggettivo abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base degli elementi acquisiti dall’Autorità di pubblica sicurezza, anche assistiti da meri profili di fumus, non dia completo affidamento di non abusarne. Il relativo provvedimento inibitorio non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, poiché il potere attribuito all’Autorità di p.s. è ampiamente discrezionale, e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della non irrazionalità o arbitrarietà delle valutazioni compiute. L’esistenza di vicende giudiziarie e di molteplici segnalazioni per fattispecie di reato è di per sé idonea a ingenerare il convincimento, fondato su ragioni probabilistiche, della mancanza di un ragionevole affidamento di non abuso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché gli atti connessi, inclusa la nota di diniego all’istanza di annullamento in autotutela. Nel ricorso cautelare veniva chiesta la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendone l’illegittimità per carenza dei presupposti e difetto di motivazione. L’Amministrazione resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato alla luce del consolidato principio per cui, in materia di misure inibitorie concernenti le armi, non occorre che sia intervenuto un accertamento penale definitivo. L’Autorità di p.s. può legittimamente fondare la propria valutazione su circostanze di fatto, anche quando siano assistite da semplici elementi di fumus, purché idonee a far venire meno il ragionevole affidamento sul corretto uso delle armi da parte del soggetto.

Il provvedimento impugnato risulta sorretto da una motivazione adeguata, avendo dato conto delle numerose vicende giudiziarie e delle segnalazioni a carico del ricorrente per molteplici fattispecie di reato. Tali elementi sono stati ritenuti obiettivamente sufficienti a giustificare l’adozione del decreto questorile, a prescindere dalla eventuale futura responsabilità penale dell’interessato, essendo dirimente la sola valutazione circa la sua attuale affidabilità.

Quanto alle osservazioni presentate in sede amministrativa, il Collegio ha precisato che esse sono state debitamente vagliate e disattese, senza che fosse necessaria una loro analitica confutazione nel corpo del provvedimento. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può spingersi oltre la verifica della non irrazionalità o arbitrarietà delle scelte compiute dall’Amministrazione.

Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ha infine rilevato la natura recessiva dell’interesse all’esercizio dell’attività venatoria rispetto al prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all’affidabilità del corretto uso delle armi. L’istanza cautelare è stata conseguentemente respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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