Inammissibili le censure a una sola delle rationes decidendi autonome (Cass. civ. Sez. I n. 15368 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta inammissibilità o infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre rationes decidendi oggetto di doglianza. Le ulteriori doglianze, in quanto rivolte a ragioni ormai definitive, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata. La censura che si limiti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito è inammissibile. Il ricorso che ometta di esporre le circostanze poste a fondamento della doglianza è, altresì, carente di autosufficienza.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice otteneva da una Regione, con decreto del 1997, la concessione di un contributo regionale a riduzione del costo di un mutuo, per la realizzazione di una struttura tensostatica destinata a copertura di due campi da tennis. Il decreto fissava al 24.10.2000 il termine per la presentazione della documentazione attestante la regolare realizzazione dell’opera, a pena di decadenza dal contributo.

Dopo un provvedimento regionale di conferma del contributo, un successivo decreto ne disponeva l’annullamento in autotutela e, quindi, la revoca. La società conveniva in giudizio la Regione dinanzi al Tribunale, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice amministrativo, per accertare il proprio diritto di credito e ottenere la condanna al pagamento. Il Tribunale rigettava la domanda sul rilievo della mancata rendicontazione entro il termine; la Corte d’Appello confermava il rigetto, correggendo in parte la motivazione. La società ricorre in Cassazione con un unico motivo, in materia di violazione e falsa applicazione di norme regionali e di art. 2043 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente osserva che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su due autonome rationes decidendi. La prima si sostanzia nel valore da attribuire alla data del 24.10.2000, fissata dal decreto di concessione, quale termine ultimo per il rilascio della concessione edilizia: il suo mancato rilascio a quella data equivaleva a impossibilità di rilascio, poiché i lavori erano stati eseguiti in base a un’autorizzazione edilizia in precario non più prorogabile, con conseguente illiceità dell’opera e sua rimozione.

La seconda ratio, autonoma dalla prima, consiste nel rilievo che, anche ove il 24.10.2000 non avesse costituito termine ultimo per il rilascio della concessione edilizia o per la valutazione della impossibilità di emissione, entro quel termine la società avrebbe dovuto comunque essere in grado di presentare la rendicontazione definitiva, essendo pacifico che entro quel termine non aveva presentato alcunché. Tale omissione, secondo la disciplina attuativa della previsione regionale, comportava l’estinzione del diritto al contributo.

La Corte rileva che le censure rivolte alla prima ratio sono inammissibili in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio. Le deduzioni relative al ritardo della amministrazione regionale e alla necessità dei pareri obbligatori costituiscono, del resto, circostanze cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno e che non si allega essere state sottoposte all’esame dei giudici di merito: il ricorso difetta dunque anche di autosufficienza.

La Corte afferma quindi l’orientamento consolidato secondo cui, quando la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla, la ritenuta inammissibilità o infondatezza delle censure mosse a una delle rationes rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, che non potrebbero condurre alla cassazione stante l’intervenuta definitività della ratio non utilmente impugnata. Nel caso di specie le censure non attingono la seconda ratio, essendo finalizzate esclusivamente a contestare la prima. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *