Canone demaniale marittimo e pertinenze: valori OMI commerciali per bar e ristoranti (Cass. civ. Sez. I n. 28878 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del canone demaniale marittimo ex art. 1, comma 251, legge n. 296/2006, le pertinenze destinate all’esercizio di bar e ristorante all’interno dello stabilimento balneare integrano una destinazione commerciale, cui si applicano i valori OMI del settore commerciale e non quelli del terziario, riservati agli uffici o ai manufatti non strumentali all’attività concessoria. La qualificazione del bene come pertinenza demaniale ai sensi dell’art. 29 cod. nav., fondata sull’avvenuto incameramento dei manufatti da parte dello Stato, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione. È inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., il motivo che contesti tale valutazione tramite generico richiamo ad atti e documenti di causa. La deduzione di profili reciprocamente incompatibili ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. rende il motivo inammissibile.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione demaniale marittima, su un tratto di arenile ove gestisce uno stabilimento balneare con annesso ristorante, bar e pizzeria, ha convenuto in giudizio l’Agenzia del Demanio e il Comune per contestare la legittimità delle note con cui le erano stati richiesti i canoni concessori per gli anni 2007, 2008 e 2009, comprensivi di una integrazione. Tra i profili di censura, la società ha contestato l’applicazione, per le pertinenze destinate ad attività di ristorazione, dei valori OMI del settore commerciale anziché di quelli del terziario.

Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, ha accolto parzialmente la domanda, rideterminando i canoni dovuti. La Corte d’appello, su gravame dell’Agenzia del Demanio, ha integralmente respinto le domande della società, ritenendo sussistente la natura pertinenziale dei manufatti e corretta l’applicazione dei valori del comparto commerciale. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti involgenti la qualificazione dei manufatti e la determinazione del canone. Il primo motivo, con cui la ricorrente contesta la ritenuta natura di pertinenze demaniali marittime dei manufatti, è dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto il motivo si fonda su un generico richiamo ad atti e documenti di causa, senza la benché minima riproduzione o adeguata localizzazione degli stessi, in irrimediabile violazione dell’art. 366 c.p.c. In secondo luogo, la censura investe il giudizio di fatto del giudice di merito — l’affermazione relativa alla precedente acquisizione dei beni al Demanio — e la valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ribadisce il principio per cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze ritenute idonee a formare il convincimento, richiamando i propri precedenti (Cass. Sez. V n. 32505 del 2023; Cass. Sez. III n. 13918 del 2022; Cass. Sez. I n. 6774 del 2022).

L’inammissibilità del primo motivo si riverbera sul secondo, che ne ripropone il fulcro — la contestazione della natura demaniale dei beni — e resta assorbito. Vengono parimenti assorbite le deduzioni sullo ius superveniens, ossia sull’applicazione dell’art. 100, comma 3, D.L. n. 104/2020, questione peraltro inammissibile perché del tutto nuova, non risultando dedotta innanzi al giudice di merito, e implicante un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per la compresenza, in un unico motivo, di profili eterogenei riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. La giurisprudenza di legittimità non consente la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione tra loro incompatibili, non potendosi rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e dare loro forma giuridica (Cass. Sez. I n. 26874 del 2018; Cass. Sez. VI n. 7009 del 2017). La Corte richiama la nozione di “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione, operante dopo la modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 D.L. n. 83/2012 (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass. Sez. I n. 7090 del 2022).

Il quarto motivo è, infine, inammissibile per ragioni analoghe, oltre che per la trasgressione del canone di specificità dell’art. 366 c.p.c., contestando la ricorrente deduzioni nuove in appello senza precisarne natura e contenuto. La Corte ricorda che i rilievi critici alla consulenza tecnica, ove non integrino eccezioni di nullità del procedimento, costituiscono argomentazioni difensive proponibili anche per la prima volta in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande o prove (Cass. Sez. U. n. 5624 del 2022). Il ricorso è nel complesso respinto, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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