Detassazione Tremonti ambiente solo per danni ambientali causati dall’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 29303 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente) spetta alle piccole e medie imprese per l’acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i soli danni causati all’ambiente dall’esercizio della propria attività, e non anche quelli cagionati da soggetti terzi. L’abrogazione dei commi da 13 a 19, disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, non essendo richiesta alcuna istanza all’Amministrazione, ma la sola variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di realizzazione dell’investimento. La cassazione della sentenza d’appello e la decisione nel merito conseguono alla qualificazione dell’impresa come soggetto che immette interamente in rete l’energia prodotta, senza autoconsumo né miglioramento dei cicli produttivi.

Il Fatto

Una società presentava nel novembre 2013 all’Agenzia delle Entrate due istanze di rimborso della maggior IRES versata per gli anni 2008, 2009 e 2010. La richiesta si fondava sulla detassazione ambientale prevista dalla L. n. 388 del 2000, non applicata in dichiarazione per l’incertezza sul cumulo con la tariffa incentivante del c.d. Conto Energia.

Formatosi il silenzio-rifiuto, la società impugnava il diniego tacito. La CTP di Novara respingeva il ricorso; la CTR del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo il rimborso per il saldo 2009 e per l’intero importo 2010. Proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, sia la società, con quattro motivi in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso dell’Agenzia come principale, perché notificato per primo, e quello della società come incidentale, pur in assenza della forma del controricorso ex art. 371, comma 1, c.p.c..

Il primo motivo principale è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina richiamando i propri precedenti e ricorda che l’agevolazione è fruibile mediante la variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione dell’anno di realizzazione dell’investimento, senza istanza di parte. L’abrogazione del 2012 non opera per gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012, come confermato dalla risoluzione n. 58/E del 2016. L’impianto fotovoltaico era stato realizzato negli anni 2008-2009, quindi in data anteriore.

Il secondo motivo è ammissibile, perché verte su questione di puro diritto, e fondato. La CTR aveva ritenuto sufficiente la dimensione di piccola e media impresa, senza verificare la destinazione dell’investimento. La Corte ribadisce che la detassazione riguarda i soli danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa investitrice, non quelli cagionati da terzi. La diversa lettura trasformerebbe il beneficio in aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 107-109 TFUE, e le norme agevolative, di carattere eccezionale, vanno interpretate restrittivamente.

Poiché la società era un’impresa di scopo, costituita per realizzare un impianto fotovoltaico e vendere interamente l’energia in rete, senza autoconsumo né miglioramento dei cicli produttivi, la causa è decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Il ricorso incidentale resta travolto per assorbimento improprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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