Detenuto oncologico in regime di 41-bis: per la Cassazione il giudice non può escludere il differimento pena senza disporre una perizia (sent. 38799/2025)
Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 ottobre 2025 (dep. 1 dicembre 2025), n. 38799 (Pres. Santalucia, Rel. Curami) – R.G. 21261/2025
I fatti
Un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen., in espiazione di una pena di trent’anni per associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata e trasferimento fraudolento di valori, chiede al Tribunale di sorveglianza di Milano il differimento dell’esecuzione della pena — anche nella forma della detenzione domiciliare — per le sue condizioni di salute: un carcinoma polmonare metastatizzato, con metastasi cerebrali, diagnosticato nel 2017. Non è la prima istanza: una richiesta analoga, respinta nel maggio 2024, era già stata oggetto di un ricorso rigettato dalla stessa Cassazione nel settembre 2024.
Il Tribunale di sorveglianza rigetta anche questa seconda istanza. Sulla base della relazione sanitaria del presidio carcerario, ritiene le condizioni generali del detenuto «stabili, discrete e soddisfacenti» e il trattamento in atto adeguato, escludendo che la consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa — datata 1° aprile 2025, quindi successiva all’ultima relazione del carcere — sia in contrasto con le valutazioni dei sanitari penitenziari. Pesa, nella decisione, anche l’elevatissima pericolosità sociale del detenuto, esponente di vertice del clan Santapaola secondo le informative di DDA e DNA.
Il ricorso
La difesa impugna il rigetto con due motivi. Il primo contesta la mancata disposizione di una perizia medica: la consulenza dei due specialisti di parte, si legge nel ricorso, descrive una malattia oncologica avanzata, non in regressione, a prognosi infausta, aggravata dal mancato rispetto dei tempi di controllo consigliati e dall’assenza, nella struttura carceraria, di competenze oncologiche specifiche. Il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione delle condizioni di salute attuali e della rete familiare del detenuto — tutti incensurati — ai fini della verifica sull’attenuata pericolosità sociale.
Il principio di diritto: quando la perizia diventa obbligatoria
La Cassazione ricorda l’impianto normativo: il differimento è obbligatorio (art. 146 co. 3 c.p.) quando la malattia è talmente avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili; è invece facoltativo (art. 147 co. 1 n. 2 c.p.) in presenza di una grave infermità fisica, con possibile applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47-ter co. 1-ter ord. pen.). Per la giurisprudenza consolidata, l’incompatibilità con il regime carcerario non richiede un pericolo di vita imminente, ma comprende ogni scadimento fisico capace di rendere l’espiazione della pena inumana e degradante.
Il punto decisivo riguarda però il metodo di accertamento. Quando la difesa produce una documentazione clinica di parte che attesta l’incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, il giudice che intenda comunque respingere l’istanza non può limitarsi a preferire la relazione del presidio penitenziario: deve disporre gli accertamenti necessari, nominando un perito.
«Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito.»
Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di considerare che la consulenza di parte, successiva all’ultima relazione del carcere, segnalava un aggravamento — le metastasi cerebrali «non in regressione» — e un eccessivo lasso temporale tra gli esami strumentali e la consulenza oncologica specialistica. Una motivazione che si limita a preferire la relazione istituzionale, senza un supporto medico-scientifico autonomo raccolto tramite perizia, è per la Cassazione «carente» e «del tutto inadeguata» rispetto alla conclusione di compatibilità carceraria cui approda.
L’esito
La Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano, che dovrà riesaminare l’istanza disponendo, se necessario, l’accertamento peritale mancato.
Perché questa decisione conta, in pratica
Il principio vale ben oltre i casi di detenzione speciale: ogni volta che una relazione medico-legale di parte contrasta con la documentazione clinica dell’istituto di pena — o della controparte, in altri contesti giudiziari — il giudice non può risolvere il contrasto scegliendo la fonte che preferisce. Deve motivare perché non ricorre alla perizia, oppure disporla. Per chi assiste un detenuto in condizioni di salute compromesse, produrre tempestivamente una consulenza tecnica di parte aggiornata non è quindi un adempimento formale: è lo strumento che, se il giudice la ignora senza approfondimento, apre la strada all’annullamento in Cassazione.