Detenzione domiciliare ex legge n. 199/2010: il ricorso va qualificato come reclamo (Cass. pen. Sez. VII n. 4881 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, è impugnabile mediante reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza e non è immediatamente ricorribile per cassazione. Il richiamo operato dall’art. 1, comma 5, legge n. 199/2010 all’art. 69-bis Ord. pen. impone di applicare l’intera procedura ivi stabilita, compresa la reclamabilità del provvedimento prevista dal comma 3 della medesima norma. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza deve essere qualificato come reclamo, con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di concessione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, già negata con due precedenti provvedimenti. A fondamento del rigetto ha posto la condizione ostativa di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199/2010, ravvisata nell’indole trasgressiva dell’istante e nel sopravvenire di un nuovo cumulo di pene a seguito del passaggio in giudicato di una ulteriore condotta di cessione di sostanza stupefacente.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione: il magistrato non avrebbe compiuto una valutazione autonoma del percorso rieducativo già avviato, dimostrato dalla buona condotta carceraria e dall’assenza di nuovi reati, né avrebbe richiesto al carcere una relazione di sintesi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato è un’ordinanza emessa in tema di eseguibilità della pena nella forma della detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199/2010. Tale legge attribuisce la competenza per la decisione al magistrato di sorveglianza il quale, per espressa previsione dell’art. 1, comma 5, provvede ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen.

Il richiamo a detta norma impone di applicare l’intera procedura in essa stabilita e, dunque, anche la reclamabilità del provvedimento davanti al tribunale di sorveglianza, come disposto dall’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. Ne deriva che il provvedimento non è immediatamente ricorribile per cassazione.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui «La decisione sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio è reclamabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, giusta il richiamo operato dall’art. 1, comma 5, legge n. 199/2010 all’art. 69-bis legge n. 354/1975, e pertanto non è immediatamente ricorribile per cassazione» (Sez. 1, n. 19307 del 09/06/2020, Rv. 279317).

Tale principio è giudicato condivisibile, in quanto conforme alla lettera della legge. La Corte ne individua la ratio nella esigenza di non privare l’interessato di una fase rivalutativa del provvedimento da parte di un giudice di merito, il quale ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a esaminare tutte le questioni che l’interessato non ha potuto sottoporre nella prima istanza. La peculiarità della materia ha indotto il legislatore a prevedere proprio la fase del reclamo.

Il ricorso è stato pertanto qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. e gli atti sono stati trasmessi al tribunale di sorveglianza di Roma per la ulteriore trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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