Continuazione esterna non limitata dall’omogeneità dei reati (Cass. pen. Sez. 2 n. 2032 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’accertamento della medesimezza del disegno criminoso deve essere ancorato al momento ideativo e deliberativo del primo reato in ordine cronologico, senza che rilevi l’eventuale reiterazione in più episodi in un ampio arco temporale. L’unità del disegno può essere desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e dello stimolo a delinquere, la brevità del lasso temporale tra gli episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione delle stesse persone, essendo sufficiente la presenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. Il vincolo della continuazione è applicabile anche quando i reati appartengano a categorie diverse e siano puniti con pene eterogenee. Il giudice di merito, a fronte di specifiche deduzioni difensive, è tenuto a motivare sulla base di una verifica completa degli indicatori prospettati, non potendo limitarsi ai dati estrinseci emergenti dalle imputazioni.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava le pene nei confronti di diversi imputati, riconoscendo a taluni le circostanze attenuanti generiche e la continuazione. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo plurimi motivi. In particolare, la difesa di uno degli imputati lamentava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Torino, evidenziando l’identità dello schema operativo finalizzato al riciclaggio tramite società-schermo. Altri ricorrenti censuravano, tra l’altro, la mancata esclusione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Penale ha accolto il ricorso relativo alla continuazione, ritenendo fondata la doglianza difensiva. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva fondato il diniego del vincolo esclusivamente su elementi estrinseci alle imputazioni, come la diversità del contesto territoriale e la differente natura dei reati-presupposto del riciclaggio. Tale approccio non è stato ritenuto giuridicamente appagante, poiché la giurisprudenza richiede una valutazione completa degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso, quale l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione delle stesse persone, senza che assuma rilievo dirimente la diversa categoria dei reati. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Parimenti fondate sono state ritenute le doglianze concernenti la posizione di un altro imputato in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego della sospensione condizionale della pena. Quanto alla recidiva, la Corte ha rilevato un’irrisolta aporia nella motivazione, laddove i giudici d’appello, pur riconoscendo la distanza temporale e la disomogeneità con il precedente, non avevano illustrato la relazione qualificata di maggiore colpevolezza e pericolosità. In ordine alla sospensione condizionale, è stato precisato che, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve computarsi la pena pecuniaria sospesa inflitta con la prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. Per tali ragioni, la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente a questi punti.
I ricorsi proposti dagli altri imputati sono stati invece dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha in particolare ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente, ma tale onere risulta adempiuto quando dia conto della prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. La confermata sussistenza dell’aggravante soggettiva, inoltre, osta ai sensi dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Manifestamente infondata è stata ritenuta altresì la doglianza relativa all’illegalità della pena, dovendosi intendere per tale solo la sanzione ab origine contraria all’assetto normativo, non già i vizi dei passaggi intermedi del calcolo.
Nota della Redazione
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